Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20330 del 26/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20330 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 17287-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
TRENITALIA SPA 05403151003 in persona del procuratore speciale
e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

Data pubblicazione: 26/09/2014

4.

SALVINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

– controticorrente
avverso la sentenza n. 217/01/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Pietro Garofoli che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente rAvvocato Vittorio Giordano (per delega
avv. Livia Salvini) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17287 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

Regionale di ROMA del 13.4.2010, depositata il 05/05/2010;

17287/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La Trenitalia spa si è costituita in giudizio con controricorso.
3- Il ricorso deve essere rigettato.
Invero i termini per il versamento della tassa sugli apparecchi di telefonia mobile sono enunciati
nelle note 1 e 2 all’art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/1972.
Recitano queste norme:
1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta,
congiuntamente al canone di abbonamento.
i 2. Le modalità e i termini di versamento all’erario delle tasse
riscosse dal concessionario del
servizio sono stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
La legge stabilisce dunque un collegamento fra versamento della tassa e versamento del canone di
abbonamento, come ribadito dal D.M. 24 settembre 1991. Ciò comporta un certo “rischio” che il
concessionario accordi a qualche cliente dilazioni sul versamento della tassa; ma tale rischio è
bilanciato dalla circostanza che tali dilazioni in tanto sono consentite in quanto siano collegate ad
una proroga nel versamento del canone (che è interesse del concessionario percepire).
La Amministrazione ritiene di poter dedurre dal citato D. M. 24 settembre 1991 e dai termini in
esso stabiliti per i versamenti del concessionario anche termini per la riscossione della tassa f
dunque per i versamenti del contribuente. Ma questa prospettazione non è nel caso di specie
rilevante posto che il giudice di merito ha affermato che il gestore ha comunque provveduto al
tempestivo versamento della tassa di concessione.
E questo accertamento in fatto non è contestato nel ricorso per cassazione.
La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; compensa fra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella camera di

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio 217/1 /10 del 5 maggio 2010 che rigettava l’appello dell’Ufficio
ribadendo la non applicabilità di sanzioni per il ritardato pagamento alla concessionaria TIM della
tassa di concessione governativa per l’impiego di telefoni cellulari utilizzati da Trenitalia per l’anno
2003.

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