Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20330 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto in competenza, iscritto al n. 25793/2018

R.G, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 10/08/2018

nel procedimento vertente tra:

ZEROMAK SRL, da una parte, e P.M.C., dall’altra, ed

iscritto al n. 80121/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede

l’accoglimento del ricorso e l’individuazione della competenza del

Giudice di Pace nella causa relativa all’opposizione del decreto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– esaminata la richiesta di regolamento necessario di competenza proposta d’ufficio dal Tribunale di Roma, avverso l’ordinanza in data 19.7.2016 con la quale il Giudice di pace di Roma, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra P.M.C., opposto, e la Zeromak s.r.l., opponente, relativo al mancato pagamento da parte della società opponente di un importo per prestazioni professionali, rispetto al quale l’opponente aveva proposto domanda riconvenzionale risarcitoria nonchè domanda di risarcimento danni per lite temeraria, rimetteva l’intera causa al tribunale in quanto competente per valore;

– rilevato che il tribunale, nella sua ordinanza con la quale solleva il conflitto di competenza, segnala che l’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo ha competenza funzionale sulla relativa causa di opposizione che avrebbe dovuto trattenere presso di sè, previa separazione e rimessione al giudice competente per valore della sola domanda riconvenzionale;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’individuazione della competenza del giudice di pace per la causa relativa all’opposizione al decreto ingiuntivo;

– considerato che preliminare alla verifica della competenza è la verifica della tempestività del proposto regolamento: il regolamento necessario di competenza può essere richiesto, d’ufficio, dal giudice dinanzi al quale è riassunta la causa a seguito della declaratoria di incompetenza del primo giudice, nel termine di cui all’art. 38 c.p.c., comma 3, ovvero non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., di prima comparizione delle parti e trattazione della causa. Se entro quella udienza le parti non propongono o il giudice non provvede a sollevare il conflitto di competenza, la competenza rimane definitivamente radicata dinanzi al giudice adito, per non sottoporre la causa, a distanza di tempo dal suo inizio e finita la fase delle verifiche preliminari, ad un arresto finalizzato ad un eventuale mutamento del giudice, determinante un conseguente rallentamento dei suoi tempi di definizione.

Nel caso di specie, a seguito della declaratoria di incompetenza sull’intera causa da parte del giudice di pace e della riassunzione su istanza di parte, il giudice designato del Tribunale di Roma ha fissato, per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio, l’udienza del 22.5.2017; alla predetta udienza le parti hanno discusso (di altre questioni: si dà atto a verbale che sono stati affrontati i temi della fondatezza o meno della domanda riconvenzionale, e che è stata chiesta la cancellazione di alcune frasi ritenute offensive), quindi il giudice, a conclusione dell’attività di trattazione in prima udienza, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, rinviando all’udienza del 24.10.2017; all’udienza del 24.10.2017 si è riservato, separando le due cause, rinviando a conclusioni sulla domanda riconvenzionale e richiedendo il regolamento di competenza in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo: il regolamento proposto è quindi ampiamente tardivo, in quanto richiesto ben oltre la conclusione della udienza di trattazione.

Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Tanto in conformità ad un principio già più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 21944 del 2018; Cass. n. 23106 del 2015; Cass. n. 16143 del 2015, il cui principio di diritto così recita: “In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c., – nel testo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza”).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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