Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20330 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. III, 25/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso n. 27526/2019 proposto da:

D.O., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesco Verrastro,

(francescoverrastro.ordineavvocatiroma. org) elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv.to Andrea Dini Modigilani, in

Roma via Merulana 272, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1429/2019 della Corte d’Appello di Roma

depositata il 27.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.6.2020 dal Cons. Dott. Di Florio Antonella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.O., cittadino (OMISSIS), ricorre affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda proposta a seguito del provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale dinanzi alla quale era stata richiesta la protezione internazionale declinata, in via gradata, nelle forme della “protezione sussidiaria” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) e della protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6).

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal paese di origine in quanto, orfano di entrambi i genitori, era entrato in conflitto con i fratellastri che si erano appropriati della sua quota ereditaria ed, inoltre, lo avevano reiteratamente aggredito provocandogli lesioni personali e minacciandolo di morte.

1.2. La fuga, dunque, era stata determinata dalla necessità di evitare ulteriori atti di violenza, visto che le autorità locali non erano in grado di tutelarlo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso, richiedendo tardivamente di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. La controversia, già fissata per l’adunanza camerale del 18 marzo 2020, in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 è stata rinviata a nuovo ruolo, con successiva fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ragione dell’omesso esame e del difetto assoluto di motivazione relativamente ai motivi d’appello proposti.

1.2. Con il secondo motivo, lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, a violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 per erronea esclusione dei soggetti privati quali responsabili della persecuzione e del danno grave: lamenta che la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza dei fatto storico dedotto a sostegno della domanda di protezione, omettendo di svolgere le opportune valutazioni e gli approfondimenti istruttori volti a verificare la riconducibilità della vicenda narrata all’interno della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, deduce la motivazione assente o apparente in relazione al referto medico prodotto, attestante la presenza di cicatrici e lesioni di origine traumatica, totalmente ignorato dalla Corte territoriale nonostante la specifica censura proposta, e volto a dimostrare, sia la credibilità del suo racconto, sia l’insicurezza esistente nel paese di origine rispetto alla tutela dei diritti fondamentali da parte delle autorità che dovevano presidiarli.

1.4. Con il quarto motivo, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 3 e 4 il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2002, art. 35bis per mancato rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, per omessa rinnovazione dell’interrogatorio libero, solo apparentemente espletato in primo grado e per l’omesso esame degli indici rivelatori della sussistenza di un danno grave.

1.5. Con il quinto motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 si deduce l’omesso esame delle ragioni addotte a sostegno della protezione umanitaria e l’omesso espletamento del giudizio di comparazione fra la sua condizione di provenienza e “l’attuale situazione personale” tenendo conto anche della condizione di vulnerabilità.

2. il primo ed il terzo motivo devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi e rappresentano l’antecedente logico delle altre censure prospettate.

2.1. Il ricorrente, infatti, assume:

a. di aver proposto dinanzi alla Corte d’Appello sette distinte censure, riguardanti sia aspetti procedurali del giudizio di primo grado sia l’erroneità in diritto di affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, e si duole del fatto che tali censure erano state ignorate dai giudici d’appello che avevano reso una motivazione non circostanziata ed apodittica, fondata sulla complessiva statuizione secondo cui, poichè all’origine della vicenda narrata (ed in particolare delle minacce e violenze raccontate) sussisteva una lite ereditaria fra il ricorrente ed i propri parenti rispetto alla quale non era stata dimostrata la proposizione di alcuna denuncia delle violenze subite, i fatti narrati non potevano essere ricondotti alle forme di protezione richiesta.

b. di aver prodotto, al riguardo, sia in primo sia in secondo grado un certificato medico attestante le numerose e profonde cicatrici residuate sugli arti inferiori e superiori all’esito delle aggressioni subite dai fratellastri nonchè numerosi rapporti internazionali attestanti l’assenza, in ambito giudiziario, di una effettiva tutela soprattutto in favore di vittime di giovane età, documentazione questa del tutto ignorata dalla Corte territoriale.

2.2. Entrambe le censure sono fondate, ricorrendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con nullità della sentenza per motivazione apparente.

3. Si rileva al riguardo che:

a. i giudici d’appello, pur dando atto che era stata proposta la specifica censura in relazione alla medesima omissione in cui era incorso il Tribunale, e cioè l’omessa menzione e valutazione dei referto medico prodotto (cfr. doc. 9 allegato anche al ricorso in esame), attestante l’esistenza di cicatrici e lesioni ben consolidate ed anteriori a sei mesi dalla data in cui venne rilasciato, hanno del tutto ignorato il documento, decisivo nel concorrere, sia alla valutazione di credibilità della vicenda personale narrata, sia alla dimostrazione della condizione di vulnerabilità denunciata;

b. il percorso argomentativo reso in punto di dovere di cooperazione istruttoria sul paese di origine del ricorrente risulta al di sotto della sufficienza costituzionale: ed infatti, la Corte territoriale si è limitata; a fronte della specifica censura proposta, ad affermare che il “Tribunale aveva correttamente valutato la situazione del paese di provenienza a distanza di oltre un anno e mezzo dalla fine della dittatura di J. e dalla instaurazione del regime di transizione verso la democrazia ed il riconoscimento dei diritti fondamentali in (OMISSIS) in virtù delle riforme avviate da B. (in tal senso si rinvia al report di Amnesty International 2017/2018 su Africa (OMISSIS) sul relativo sito web); al riguardo il report allegato dell’appellante si limita invece a rappresentare la situazione critica esistente fino a gennaio / febbraio 2017 e non tiene conto, quindi, dei progressi registrati nel periodo successivo, tali da fondare una prognosi ragionevole sul’assenza di rischi effettivi per la persona, nonostante il conflitto endofamiliare”. Con ciò i giudici d’appello hanno genericamente riportato informazioni che, pur ricondotte a fonti che rientrano fra quelle indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 risultano del tutto generiche e scollate dalla specifica vicenda narrata nella quale era necessario accertare se, a fronte delle gravissime lesioni personali denunciate, il sistema interno volto a presidiare l’ordine pubblico del (OMISSIS) era e sarebbe stato in grado di fornire alla vittima (oltretutto, di giovanissima età all’epoca dei fatti denunciati) una tutela adeguata.

2.4. Al riguardo, il Collegio rileva che questa Corte ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (cfr. Cass. 13897/2019 ed ex multis Cass. 13449/2019, Cass. 11096/2019; Cass. 28990/2018 e Cass. 9230/2020).

2.5. Nel caso in esame, le fonti informative richiamate descrivono genericamente l’avvicendamento politico avvenuto nel paese, ma nulla riferiscono in relazione alle tutele invocate dal ricorrente e, secondo le sue allegazioni, non fornite dal sistema vigente: con ciò la Corte territoriale ha disapplicato il principio sopra richiamato secondo il quale le informazioni che i giudici di merito sono tenuti ad assumere devono essere tratte da fonti informative non solo attendibili ed aggiornate ma anche riferite alle specifiche violazioni dedotte.

3. Tanto premesso, il secondo motivo deve ritenersi assorbito: vale comunque la pena di precisare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con orientamento prevalente e condiviso da questo Collegio che “il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.” (cfr. Cass. 16356/2017 preceduta da Cass. 15192/2015 e seguito da Cass. 23604/2017).

4. Il quarto motivo è infondato in relazione alla seconda censura con la quale si deduce l’omessa rinnovazione dell’interrogatorio libero, in thesi, solo apparentemente espletato nel primo grado di giudizio.

Al riguardo, si osserva che risulta pacifica, perchè ammessa dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 22 IV riga), la sua rinnovata audizione dinanzi al giudice di primo grado: tanto premesso, è consolidato l’orientamento secondo il quale è insindacabile in sede di legittimità la durata e le modalità con le quali tale incombente istruttorio viene rinnovato (cfr. Cass. 2882/1999 e Cass. 9908/2003).

4.1. Le restanti censure rimangono assorbite dall’accoglimento del primo e del terzo motivo.

5. Il quinto motivo, ugualmente, rimane logicamente assorbito: la Corte territoriale, infatti, in punto di protezione umanitaria, sì è imitata ad affermare che “la giovane età, l’assenza di condizioni patologiche, da un lato, e la mancanza di legami familiari e di rapporti di lavoro nel nostro paese, giustificano l’esclusione di situazioni peculiari di vulnerabilità meritevoli di tutela umanitaria” (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza), con ciò omettendo del tutto di valutare la vulnerabilità del ricorrente alla luce del certificato prodotto, rispetto al quale vale la motivazione già articolata in ordine ai precedenti motivi.

5.1. A fronte di ciò, fermo l’orientamento ormai consolidato secondo il quale per la protezione individualizzante in esame è necessario comparare il livello di integrazione raggiunto con la dedotta violazione dei diritti umani al di sotto del nucleo inviolabile della dignità della persona (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019), e pur dovendosi precisare che, in punto di integrazione, la produzione del contratto di lavoro versato in atti con le memorie ex art. 378 c.p.c. deve ritenersi inammissibile ex art. 372 c.p.c., trattandosi di documento nuovo mai introdotto nei precedenti gradi di giudizio e formato in data ben successiva alla data di proposizione del ricorso, si osserva che non sono stati affatto valutati gli altri documenti prodotti (nel ricorso pag, 32 – si richiamano i doc. 10 ed 11 attestanti la frequenza di un corso di lingua e cultura italiana, tempestivamente prodotti) e che, soprattutto, nessuna motivazione è stata resa in punto di vulnerabilità, rispetto alla quale il certificato medico prodotto avrebbe potuto consentire di articolare un giudizio di comparazione in cui tale elemento poteva assumere un peso preponderante.

5.2. Va al riguardo precisato che questa Corte ha condivisibiimente affermato che “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”” (cfr. al riguardo Cass. 1104/2020).

6. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

6.1. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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