Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20330 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.23/08/2017),  n. 20330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 3709-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALICIA FRITSCH,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO DELL’ORCO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.M., MO.GI.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. cron. 403/2014 del TRIBUNALE di LARINO, emessa

e depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Leonardo Dell’Orco, per la ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 12.06.2014 il Tribunale di Larino, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da C.P. avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante alla dott.ssa M.M.M. per la consulenza tecnica espletata nell’ambito di una quantificazione del valore e delle rispettive quote di una azienda in liquidazione, respingeva l’opposizione, confermando il provvedimento impugnato.

Avverso tale ordinanza ha promosso ricorso per cassazione la medesima C. prospettando, con unico motivo di ricorso, la violazione del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 unitamente a violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 3 in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Sono rimasti intimati la M. ed il Mo..

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia una scarna motivazione del decreto di liquidazione del compenso al Consulente tecnico d’ufficio, deducendo una violazione dall’art. 111 Cost., nonchè l’assenza di alcun calcolo che attesti la risultanza della cifra liquidata, in ottemperanza agli scaglioni previsti dal D.M. 30 maggio 2002, considerato anche il superamento del limite dello scaglione massimo, oltre a non essere stato applicato l’art. 3 medesimo decreto, trattandosi di perizia o consulenza tecnica inerente a valutazione di azienda, per cui i compensi dovevano essere ridotti della metà.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto, con l’ordinanza in esame, il Tribunale ha spiegato come il giudice dell’esecuzione, anche se in modo schematico, abbia motivato il decreto, ritenendo corretta la quantificazione che trovava fondamento in un ponderoso compendio societario, che aveva comportato l’analisi di altre quattro società e delle attività dalle stesse svolte, ed ha concluso nel senso che il compenso era in linea con la media di quelli previsti dalla medesima normativa.

Ne il giudice dell’impugnazione, che ben avrebbe potuto fare ricorso al potere di integrazione della motivazione del provvedimento gravato, accertato il ponderoso compendio societario oggetto della valutazione, è incorso in una illegittimità limitandosi, con le proprie affermazioni, a specificare le ragioni esposte già dal primo giudice.

In particolare ha riconosciuto che, stimato il patrimonio attivo e passivo della Invest srl in Euro 5.325.870,68, a cui ha aggiunto quello delle atro quattro società collegate, era stata correttamente applicata la percentuale massima (0,9474%) prevista nel D.M. 30 marzo 2002, artt. 2 e 3. Con la conseguenza che nessuna violazione degli scaglioni è ravvisabile nella specie.

In definitiva, si conferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e non vengono scalfiti dalle ragioni illustrate dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., dal momento che lo stesso ricorso è estremamente generico e nel corso della discussione il difensore ha fatto riferimento alla mancata applicazione di scaglioni e di percentuali, senza però indicare quale fosse in concreto il valore della controversia; inoltre, si osserva, che la riduzione alla metà risultava essere stata già calcolata.

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte degli intimati.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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