Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2033 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2033 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 460-2012 proposto da:
PAGANO ALFREDO PGNLRD6 OH2OE 1 5 8K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELONE RENATO e
ANDREA PIANESE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE
DI CASERTA UFFICIO CONTROLLI;
– intimata avverso la sentenza n. 167/18/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.1.2011, depositata 1’11/05/2011;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

limitatamente alla statuizione sulle spese, della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania aveva accolto il suo appello contro la sentenza di primo grado ed
aveva compensato le spese.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita in sede di legittimità.
Il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 92 c.p.c., ed il
vizio di omessa motivazione sulle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a compensare
le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’accoglimento dell’appello del
contribuente ed il totale annullamento dell’atto impositivo.
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.
E’ infatti costante indirizzo di questa Corte che, in tema di spese giudiziali, nei giudizi
instaurati dopo l’entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere
a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se
ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. a), della legge
citata (tra le tante, di recente, Sez. Trib. n. 13460/12).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio, non avendo in alcun
modo motivato la statuizione di compensazione delle spese, e pertanto si propone la
cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché
questa regoli le spese dei due gradi di merito secondo il principio di soccombenza, ove non
indichi motivi specifici di compensazione..»;

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. 2012 n. 00460 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. Alfredo Pagano ricorre contro l’ Agenzia delle Entrate per la cassazione,

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

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