Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2033 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25948/2005 proposto da:

B.A.M., S.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato GASPERINI

ZACCO UBERTO, rappresentate e difese dall’avvocato MAORI Luca giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

388, presso lo studio dell’avvocato BEVIVINO GIUSEPPINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZAGANELLI Stelio giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 217/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 14/10/2004, depositata il 23/06/2005, R.G.N. 78/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato OLISSE BARDANI per delega dell’Avvocato STELIO

ZAGANELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso per i

primi cinque motivi e l’accoglimento del 6^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il C. citò in giudizio le eredi del notaio S., esponendo: che questo aveva rogato un atto con il quale un soggetto (tal Sc.), che era obbligato a risarcirgli il danno arrecatogli in occasione di un incidente venatorio, aveva venduto un appartamento di sua proprietà; che l’atto risultava apparentemente stipulato in data (OMISSIS) (ossia precedente all’incidente verificatosi il (OMISSIS)), ma in realtà risaliva al 12 novembre 1985, ossia ad epoca successiva al sinistro; che il notaio e le parti dell’atto in questione erano stati tratti a giudizio penale ed infine condannati per falso (quanto alla tentata truffa era intervenuta l’amnistia). Il C., dunque, chiese la condanna delle eredi del notaio al risarcimento dei danni derivati dalla commissione di quei reati ed in particolare del danno morale, nonchè di quello patrimoniale derivante dal ritardo nella definizione del giudizio civile per simulazione del contratto (processo sospeso nel maggio 1988 in attesa di definizione di quello penale).

Il Tribunale di Perugia rigettò la domanda con sentenza poi parzialmente riformata dalla Corte della stessa città, la quale condannò le eredi del notaio (la B. e la S.) al risarcimento del solo danno non patrimoniale in favore del C., in relazione al solo reato di falso ideologico. La sentenza ha pure dichiarato decaduta la B. dal beneficio d’inventario, mentre ha respinto l’analoga domanda proposta nei confronti della S.. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado.

Le eredi del notaio propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Perugia, attraverso sei motivi. Risponde con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi (con i quale le ricorrenti censurano la sentenza per avere fondato il proprio convincimento su atti assunti nel procedimento penale e mai allegati a quello civile, nonchè per avere omesso di accertare l’elemento psicologico a fondamento del reato di falso ideologico) sono infondati in ragione del consolidato principio, che occorre qui ribadire, secondo cui, in forza del principio dell’unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (tra le più recenti, cfr. Cass. 2 marzo 2009, n. 5009).

Principio, questo, che vale sia relativamente alle prove acquisite in sede penale e menzionate nella sentenza penale, sia relativamente all’accertamento svolto in sede penale in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.

Il terzo motivo sostiene che la sentenza avrebbe errato nel riconoscere al C. il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo, benchè egli non rivestisse la qualifica di parte offesa dal reato e non fosse soggetto danneggiato dal reato di falso.

Il motivo è infondato, in quanto le ricorrenti non tengono conto del fatto che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Cass penale 5 dicembre 2008 – 20 gennaio 2009, n. 2076). Sicchè, è conforme a legge ed a logica la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per la commissione di un comportamento penalmente rilevante che ha posto la vittima (il C.) in una situazione perdurante di patema d’animo, sia per averlo costretto a promuovere l’azione civile per la simulazione e la revocatoria dell’atto rogato dal notaio, sia per aver dovuto attendere l’esito del giudizio penale, in relazione al quale fu sospeso il giudizio civile.

Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 490 c.c., per avere la sentenza pronunziato la condanna delle ricorrenti al risarcimento del danno, senza procedere all’accertamento dello stato passivo dell’eredità del defunto notaio ed, in particolare, all’accertamento del fatto che ormai l’asse ereditario era esaurito a causa dell’avvenuto pagamento di altri debiti ereditari. Il motivo è inammissibile. La censura è svolta sotto il profilo dell’omessa pronunzia, senza, però, che le ricorrenti enuncino l’atto nel quale avrebbero proposto la relativa eccezione e la tempestività della stessa.

Il quinto motivo concerne la questione, posta dal C., della decadenza delle attuali ricorrenti dal beneficio dell’inventario.

Esse hanno sostenuto che la redazione dell’inventario era stata tempestiva, essendo intervenuta il 30 giugno 1986, ossia nel trimestre rispetto alla dichiarazione di accettazione con beneficio del 17 aprile 1986. Il C. ha replicato che alla data di apertura della successione (22 gennaio 1986) la B. era nel possesso dei beni ereditari, sicchè il termine trimestrale doveva essere computato dall’apertura della successione, con la conseguenza che la redazione dell’inventario in data 30 giugno 1986 era tardiva e che il chiamato all’eredità doveva essere considerato erede puro e semplice. La sentenza impugnata conclude, dunque, che la redazione dell’inventario era effettivamente tardiva, avendo accertato che la B. era nel possesso di beni ereditari (a diversa conclusione perviene, invece, quanto alla figlia S.M.).

Nel motivo in esame (svolto per la sola ricorrente B.) questa eccepisce che il giudice non avrebbe tenuto conto del provvedimento del Pretore di Foligno in data 21 aprile 1986, con il quale il termine per la redazione dell’inventario sarebbe stato prorogato al 30 giugno 1986 (documento allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c., del 21 luglio 2000).

Il motivo è fondato.

La circostanza che la B. fosse nel possesso dei beni ereditari non è neppure posta in contestazione. A norma dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione; se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice del luogo in cui s’è aperta la successione una proroga che non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

La giurisprudenza afferma che, in tema di accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario, la proroga del termine per il compimento dell’inventario, prevista dall’art. 485 c.c., comma 1, e richiamata nel successivo art. 487 c.p.c., può essere concessa una sola volta, sicchè è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga (Cass. 9 luglio 1975, n. 2674).

Il ragionamento svolto in sentenza si rileva, dunque, erroneo, per non aver, appunto, tenuto conto che, attraverso il predetto provvedimento (allegato agli atti), il termine per l’inventario era stato prorogato al 30 giugno 1986; data in cui esso fu effettivamente redatto.

Sul punto la sentenza va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.. Sicche, deve essere respinta la domanda di decadenza della B. dal beneficio dell’inventario.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

L’accoglimento del quinto motivo di ricorso ha efficacia assorbente rispetto al sesto motivo.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il sesto, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di decadenza della B.A.M. dal beneficio di inventario.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA