Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2033 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 15/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1735/2015 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO BOSCO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2425/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CATERINA MELE;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Dottoressa D.S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica avverso la sentenza del 29 maggio 2014, con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Napoli.

p.2. Detto tribunale era stato adito dalla D.S. con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., per ottenere in via principale il riconoscimento del suo diritto a conseguire la remunerazione nei termini previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e in subordine il diritto al risarcimento del danno nella stessa misura, in relazione alla frequenza di un corso di specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso negli armi accademici fra il 1989 ed il 1993 ed alla consecuzione del relativo diploma nella situazione di inadempienza statuale alle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/78/CEE.

p.3. Con ordinanza ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 5, il Tribunale partenopeo rigettava la domanda reputandola prescritta, dopo avere disatteso l’eccezione di sussistenza di un precedente giudicato, proposta dalle Amministrazioni in ragione dell’instaurazione e definizione, con una pronuncia di “rigetto” del 17 maggio 2006, di un precedente giudizio incoato davanti allo stesso tribunale in funzione di giudice del lavoro dalla D.S. con un ricorso dell’ottobre del 2000.

Il Tribunale di Napoli riteneva, in particolare, che: a) la domanda proposta al giudice del lavoro nel detto giudizio, pur fondandosi sui medesimi fatti, era diversa da quella di cui esso era stato investito ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., in quanto avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro in relazione alla frequenza del corso di specializzazione; b) la pendenza del giudizio davanti al giudice del lavoro, proprio perchè inerente a domande diverse, non poteva avere svolto efficacia sospensiva del corso della prescrizione fino alla definizione del giudizio con il passaggio in cosa giudicata della decisione del giudice del lavoro, relativamente alla nuova domanda, di modo che la prescrizione decennale, decorsa dal 27 ottobre 1999 (come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per pretese simili a quella azionata dalla D.S.), ovvero dal 29 ottobre 1993 (data di consecuzione della specializzazione), doveva reputarsi in ogni caso maturata al momento del deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., avvenuto il 19 marzo 2011.

p.4. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli, dopo avere ritenuto condivisibile la critica rivolta dall’appellante D.S. alla sentenza di primo grado in ordine alla diversità della prima domanda proposta al giudice del lavoro, ed avere, quindi, affermato che davanti al giudice del lavoro la D.S. aveva proposto domande identiche a quelle introdotte on il rito sommario, riteneva, altresì, fondata la confutazione da parte dell’appellante dell’eccezione di sussistenza del precedente giudicato, riproposta in appello dalle Amministrazioni, perchè la pronuncia del giudice del lavoro si doveva intendere come pronuncia declinatoria della competenza.

Tuttavia, il giudice d’appello reputava che, ai fini dell’operare del c.d. effetto interruttivo istantaneo e permanente, ricollegabile alla proposizione della domanda giudiziale, poichè la D.S. non aveva proposto gravame avverso una sentenza che apparentemente era stata di rigetto della domanda, ma che era stata di declinatoria della competenza (sebbene su domande individuate dal giudice e non corrispondenti a quelle proposte dalla D.S.), si era verificata una fattispecie di estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente, con la conseguenza che era rimasto salvo dopo di essa solo l’effetto interruttivo istantaneo dell’originaria domanda e non anche quello permanente.

Per tale ragione ha reputato che, essendo stata proposta la domanda al giudice del lavoro con ricorso del 23 ottobre 2000, la prescrizione decennale, operante per la pretesa, qualificata alla stregua di Cass. nn. 101813 e 17868 del 2011, nonchè di Cass. nn. 1917 e 1850 del 2012, fosse ormai decorsa al momento del deposito del ricorso per procedimento sommario, avvenuto il 19 marzo 2011 e seguito dalla notifica il 14 giugno 2011.

p.5. Al ricorso per cassazione della D.S., che è fondato su due motivi, hanno resistito con congiunto controricorso le Amministrazioni intimate.

p.6. Parte ricorrente ha depositato memoria ed all’esito della discussione in pubblica udienza ha depositato osservazioni scritte ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2945 c.c., commi 2 e 3”.

Vi si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato che il giudizio deciso con la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro si doveva ritenere estinto, con la conseguenza dell’applicabilità dell’art. 2945 c.p.c., comma 3. L’illustrazione si articola con la riproduzione del ricorso introduttivo del giudizio davanti a quel giudice e, quindi, della sentenza da lui resa. Di seguito si sostiene che “la Corte d’Appello, senza avere alcun potere in merito, si è sostituita al Giudice del Lavoro, sostenendo che il giudizio doveva concludersi non con sentenza bensì con ordinanza di incompetenza, dando la possibilità alla ricorrente di riassumere il giudizio innanzi alla Magistratura competente”.

Viceversa, il giudizio si era concluso con una sentenza e, pertanto, in relazione al suo svolgimento ed alla sua durata si sarebbe dovuta ritenere applicabile la disciplina dell’art. 2945 c.c., comma 2.

D’altro canto, non avendo il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro previsto alcun termine per la riassunzione, la ricorrente non aveva avuto altra scelta che ripresentare “la stessa domanda” davanti al giudice competente, mentre “un eventuale appello non avrebbe certo sortito gli effetti sperati considerata la declaratoria di incompetenza della Magistratura del lavoro”.

Di seguito a tali assunti, peraltro, con una certa contraddittorietà, si deduce che come aveva rilevato la stessa ricorrente ed era stato condiviso dalla Corte d’Appello, il Giudice del Lavoro aveva statuito su domande del tutto differenti rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente con il ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c..

La ricorrente aveva chiesto, infatti, al Giudice del Lavoro l’applicazione della normativa comunitaria recepita dal D.Lgs. n. 257 del 1991, ed “in via alternativa se non subordinata”, aveva esercitato un’azione di risarcimento del danno derivante da mancata attuazione della detta normativa, mentre quel giudice aveva esaminato una domanda del tutto diversa di “adeguamento della remunerazione professionale percepita dai ricorrenti (avendo deciso su tre ricorsi riuniti) nella qualità di iscritti alle scuole di specializzazione”, là dove la ricorrente aveva invece invocato il pagamento di somme mai percepite, ed aveva poi detto che la controversia si fondava sull’asserita natura subordinata di un preteso rapporto di lavoro.

Poichè tale ricostruzione della domanda si poneva in contrasto con il tenore di essa, emergente dal ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il rigetto della domanda da parte del giudice del lavoro si era riferito ad una domanda radicalmente diversa da quella proposta dalla ricorrente e tanto era stato appunto condiviso dalla stessa Corte territoriale.

In fine, dopo avere riportato la motivazione della sentenza qui impugnata, si insiste nel sostenere che erroneamente quella Corte avrebbe qualificato la pronuncia del Giudice del Lavoro come pronuncia di incompetenza, mentre essa era stata pronuncia di merito di rigetto di una domanda mai formulata dalla ricorrente e diversa da quella proposta con il ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c..

p.2. Il motivo non è fondato.

Queste le ragioni.

p.2.1. Mette conto, in primo luogo di rilevare che, in ragione delle statuizioni della sentenza impugnata e dei limiti in cui riguardo ad esse è stato esercitato il diritto di ricorrere in Cassazione, si è formata cosa giudicata interna sulle seguenti circostanze: a) il fatto che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro e divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, non ha dato luogo ad un precedente giudicato sulla domanda introdotta con il giudizio iniziato nel 2011 e su cui è intervenuta la sentenza qui impugnata; b) il fatto che le domande proposte davanti al giudice del lavoro dalla D.S. erano di tenore identico a quelle riproposte nel giudizio iniziato nel 2011; c) il fatto che la decisione del Giudice del Lavoro si sia riferita, però, non già alla domanda formulata dalla D.S., bensì ad una domanda basata su “deduzioni, allegazioni e petita che essa non aveva fatto” (pagina 6 della sentenza impugnata, rigo 19).

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nell’individuare il significato della decisione del Giudice del Lavoro, le avrebbe attribuito il valore di decisione sulla competenza, mentre essa si era pronunciata, invece, sul merito della domanda, sebbene individuandola al di là delle deduzioni formulate dalla D.S., di modo che per tale ragione non sarebbe stato applicabile dell’art. 2945 c.c., comma 3.

Il Collegio osserva, tuttavia, che va rilevato che nella sentenza impugnata la Corte partenopea scrive espressamente che la stessa ricorrente non errava, allorchè confutava “l’eccezione di giudicato riproposta anche in sede di appello dalle amministrazioni convenute evidenziando ripetutamente nell’atto di appello che nel caso in esame non è intervenuto alcun giudicato poichè è di tutta evidenza che la sentenza emessa dal giudice del lavoro non entra in alcun modo nel merito della vicenda ma si limita a dichiarare la propria incompetenza per materia e pertanto l’invocato ne bis in idem assolutamente non si configura nella presente fattispecie non essendo intervenuto alcun giudicato sostanziale”.

Questo passo della sentenza impugnata evidenzia che la qui ricorrente, nel giudizio di appello, aveva sostenuto, al contrario di quanto ora argomenta, che la sentenza del Giudice del Lavoro era una sentenza dichiarativa della sua incompetenza per materia.

p.2.2. Ebbene, non avendo la ricorrente in alcun modo contestato quanto enunciato dalla sentenza impugnata, riportando fra virgolette una sua deduzione, a proposito della sua prospettazione circa la natura della sentenza di quel giudice, si deve ritenere conclamato che le sue conclusioni e, dunque, la posizione assunta nel giudizio di appello, fossero imperniate sull’assunto che la sentenza del giudice del lavoro fosse stata una pronuncia dichiarativa della incompetenza.

Si comprende allora, perchè la Corte territoriale, condividendo tale prospettazione abbia poi trattato quella sentenza come sentenza sulla competenza e l’abbia ricondotta all’ambito di disciplina dell’art. 2945 c.c., comma 3, reputando che, di fronte ad essa, la ricorrente l’avesse intesa come pronuncia sulla competenza e, quindi, dando rilievo a detta norma come impeditiva della possibilità di giovarsi dell’effetto sospensivo della domanda che aveva introdotto il giudizio conclusosi con quella sentenza, in quanto non si era provveduto alla riassunzione.

Ora, in questo giudizio di legittimità la prospettazione della ricorrente che, invece, la sentenza del giudice del lavoro non fosse stata una pronuncia sulla competenza, bensì una sentenza di rigetto nel merito della domanda per come da quel giudice individuata in modo diverso da come la ricorrente l’aveva proposta, segna un inammissibile mutamento della conclusione e della prospettazione che si deve reputare presa in appello.

Mutamento inammissibile, perchè le posizioni assunte dalla parte nel giudizio di appello, o attraverso l’atto introduttivo di esso o attraverso l’atto difensivo in esso presentato, non possono essere mutate per sostenere un motivo di ricorso per cassazione (salvo che non sia la sentenza d’appello a giustificarlo), in quanto, se il mutamento si ammettesse, si consentirebbe all’appellante – qual era nella specie la D.S. – di mutare il contenuto dell’atto di appello e, quindi, dei motivi di appello e, dunque, dell’impugnazione proposta e devoluta al giudice d’appello, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio del diritto di impugnazione in appello, i cui contenuti e le cui conclusioni debbono essere espressi in esso (e, correlativamente, si consentirebbe all’appellato di mutare le sue difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione).

Ne consegue che l’assunto del motivo in esame è inammissibile, là dove, in manifesta contraddizione con quanto si era sostenuto in appello, prospetta che la sentenza del giudice del lavoro non fosse sentenza sulla competenza, ma di rigetto nel merito, sebbene di una domanda individuata d’ufficio da quel giudice al di là del tenore della domanda della D.S..

Poichè la stessa D.S. aveva prospettato che quella sentenza fosse stata sentenza sulla competenza, la stessa D.S. non può ora, come fa nel motivo, sostenere che tale non era e in ogni caso, ove la Corte territoriale avesse male inteso la sua prospettazione, non può farlo senza allegarlo e dimostrarlo.

p.2.3. Una volta considerato non discutibile che la pronuncia del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro fosse pronuncia declinatoria della competenza, si deve rilevare che, quando il giudice di merito declina la competenza ed omette di fissare il termine per la riassunzione, la pronuncia non cessa di essere pronuncia sulla competenza, atteso che soccorre l’art. 50 c.p.c., ed il termine è quello da esso stabilito, non configurandosi, perciò, non solo alcuna nullità della sentenza (Cass. n. 23587 del 2008) e dovendosi ritenere che detto termine operi anche allorquando si tratti di pronuncia di incompetenza ai sensi dell’art. 427 c.p.c. (si veda per l’art. 428 c.p.c., ma con soluzione estensibile all’art. 427 c.p.c., Cass. n. 6139 del 2013), ma anche e soprattutto che l’omissione non privi la decisione del carattere di decisione sulla competenza.

Ne deriva che il ragionamento seguito dalla Corte partenopea in punto di applicabilità dell’art. 2945 c.p.c., comma 3, di per sè non criticabile, là dove ha inteso la sentenza del giudice del lavoro come decisione sulla sola competenza e lo ha fatto riconoscendo esatta la qualificazione in tal senso sostenuta dalla ricorrente, non è censurabile nemmeno per il fatto che la pronuncia del Giudice del Lavoro non conteneva un termine per la riassunzione.

E meno che mai, perchè adottata con sentenza e non con ordinanza, siccome prescrive l’art. 427 c.p.c..

Mette conto di rilevare che, d’altro canto, sempre la circostanza che la stessa ricorrente risulta aver sostenuto in appello che la sentenza del giudice di merito era stata una decisione sulla competenza, impedisce in questa sede a questa Corte, nello scrutinio del motivo e senza sostituirsi alla ricorrente con la proposizione di un motivo d’ufficio, di valutare d’ufficio (con consequenziale qualificazione della sua natura) se per caso la pronuncia non fosse stata invece una pronuncia di rito, cioè una pronuncia che si limitava ad attestare che la controversia non era da trattare dal giudice del lavoro, bensì con il rito ordinario davanti allo stesso Tribunale di Napoli. E, dunque, una pronuncia che, omettendo nel contempo di disporre il passaggio della trattazione dal rito del lavoro a quello ordinario, avesse commesso un errore in rito e non un errore sulla gestione delle conseguenze di una pronuncia sulla competenza.

Il motivo, pertanto, non può essere accolto.

p.2.4. Il Collegio rileva che, ove fosse stata esaminabile e si fosse rivelata esatta la prospettazione, svolta (in ammissibilmente) dalla ricorrente in questa sede, nel senso che la sentenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro sarebbe stata una sentenza di merito, cioè di rigetto nel merito della domanda per come individuata da quel giudice ed eventualmente al di là di quanto era stato dalla ricorrente prospettato, detta sentenza sarebbe stata resa con ultrapetizione e nel contempo avrebbe omesso di decidere sulla domanda effettivamente proposta dalla D.S., eventualmente rimettendola al giudice competente in via ordinaria, naturalmente se distinto.

In tal caso, peraltro, l’omessa pronuncia avrebbe dato luogo ad una pronuncia di mero rito, ma la sua diversità da quella di estinzione, non avrebbe consentito di applicare dell’art. 2945 c.c., comma 3 (che è norma concernente solo l’estinzione del processo e non in genere le sentenze di rigetto in rito: si veda già Cass. n. 7023 del 1983 e n. 5385 del 1985; ancora: Cass. n. 696 del 2002) ed avrebbe consentito di predicare che fino al suo passaggio in giudicato fosse perdurato l’effetto sospensivo della proposizione della domanda, con la conseguenza che la riproposizione della stessa domanda nel 2011 sarebbe potuta risultare tempestiva.

p.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato perchè in ogni caso non avrebbe considerato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risultava comunque un’interruzione del corso della prescrizione che avrebbe reso tempestiva la domanda proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., nel 2011.

Essa sarebbe rappresentata da una convocazione della Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie individuali a data 18 luglio 2001.

p.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto – come ha anche eccepito la difesa erariale – non si dice se e dove il documento sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito.

Nemmeno si dice se e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Dette indicazioni erano necessarie per il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo consolidata esegesi di tale norma (a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

p.4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

p.5. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che è applicabile nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45. La ragione di compensazione si ravvisa nella singolarità della vicenda della consecuzione dei due giudizi introdotti dalla ricorrente e nella difficoltà derivante dalla qualificazione della prima decisione del Giudice del Lavoro, che ha visto i giudici di merito assegnarle un diverso significato in punto di domande decise.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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