Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2033 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5734-2010 proposto da:

TOMAIFICIO ROCCASTRADA DI REGOLI GIACOMO & C. SAS, ricorrente che

non

ha depositato il ricorso nei termini stabiliti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonchè

mandatario della S.C.C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale Direttore della

Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV

NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli Avvocato GIANDOMENICO

CATALANO e VITO ZAMMATARO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M., G.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 903/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente (INAIL) l’Avvocato GIANDOMENICO

CATALANO che si riporta agli scritti. E’ presente il Procuratore

Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva

rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato, rispettivamente, il 28 dicembre e il 29 dicembre 2009 – 4 gennaio 2010, il Tomaificio Roccastrada di Regoli Giacomo & C. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 30 giugno 2009 e notificata il 28 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze aveva rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva respinto i suoi ricorsi avverso le cartelle esattoriali notificatele da INPS ed INAIL in derivazione da un verbale dell’ispettorato INPS del 25 novembre 2000 e aveva accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. delle lavoratrici B. e G., condannando il Tomaificio a corrispondere loro le differenze retributive derivanti dall’accertato rapporto di lavoro subordinato.

Alle domande hanno resistito con controricorso solo gli enti previdenziali.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 e ss. c.p.c., con le modifiche e integrazioni apportate da detta legge.

Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge. Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio, verificato il mancato deposito del ricorso, non può che condividere il contenuto della relazione.

Va unicamente corretto il refuso di cui alla terza frase della relazione, nel senso che il procedimento è disciplinato alla stregua delle modifiche apportate al codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006 prima della loro parziale modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, refuso che non ha comunque in alcun modo condizionato il contenuto della relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la condanna della società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno degli enti resistenti in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e detratta R.A., per onorari.

Nulla per le spese di B. e G., le quali non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS e all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno di essi in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e dedotta la R.A., per onorari. Nulla per le ulteriori spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA