Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20329 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20329 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 27127-2017 proposto da:
RISORTO GESUMINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUDO VISI 36, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO POLIMENI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ATTILIO COTRONEO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato avverso la sentenza n. 11703/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/05/2017;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALIS1.

Ric. 2017 n. 27127 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

RG. 27127 del 2017 Risorto Gesumino – – Ministero della Giustizia

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

correzione dell’errore materiale denunciato, così come chiesto dal
ricorrente .
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Gesumino Antonio Risorto, con ricorso del 10 dicembre 2015,
adiva questa Suprema Corte per la cassazione del decreto della
Corte di Appello di Catanzaro, che aveva disposto la
compensazione parziale delle spese in ordine ad un giudizio di
equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, instaurato dallo stesso
ricorrente. Gesumino Antonio Risorto lamenta una erronea
applicazione della normativa, di cui all’art. 92 cod. proc. civ. Con
lo stesso ricorso si chiedeva la distrazione delle spese giudiziali a
favore del procuratore dello stesso ricorrente, dichiaratosi
antistatario.
.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11703 del 2017
accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al
pagamento delle spese giudiziali relative al giudizio di merito e
al giudizio di cassazione. Epperò, questa Corte, nonostante la
i

questa Corte, ritenendo che il ricorso va accolto e disposta la

RG. 27127 del 2017 Risorto Gesumino – – Ministero della Giustizia

richiesta di distrazione delle spese giudiziali relative al giudizio di
cassazione, a favore del procuratore del ricorrente ometteva di
pronunciarsi sulla richiesta distrazione.
Con ricorso ex art. 392 bis cod. proc. civ. Gesumino Antonio

materiale, disponendo la distrazione delle spese relative al
giudizio di cassazione a favore degli avvocati costituiti ed
a ntistata ri.
Pertanto,
Letti gli atti, riconoscendo che la sentenza n. 11703 del 2017,
nonostante la richiesta degli avvocati costituiti, ha omesso di
disporre la distrazione delle spese relative al giudizio di
cassazione a favore degli avvocati costituiti e dichiaratisi
antistatari,
considerato, che l’omessa pronuncia sulla richiesta distrazione
integra gli estremi di un errore materiale, giusto quanto hanno
chiarito le Sezioni unite di questa Corte: “(…) in caso di omessa
pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod.
proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non
potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda
autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea
2

Risorto ha chiesta a questa Corte la correzione del relativo errore

RG. 27127 del 2017 Risorto Gesumino – – Ministero della Giustizia

con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che
ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver
soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente
il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole

del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un
rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.,
anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (…)”.
Dispone la correzione nel senso di aggiungere nel dispositivo le
seguenti parole “da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore
degli avvocati costituiti e antistatari” dopo le parole come per
legge.
PQM
La Corte dispone che nel dispositivo della sentenza n. 11703 del
2017 di questa Corte, dopo le parole “come per legge” siano
aggiunte le seguenti parole “da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
in favore degli avvocati costituiti e antistatari”.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 18 aprile 2018.
e

DEPOSITAI.° tt4 eAgentlgiA
Roma,

e

LUG, 2018

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