Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20329 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17920 – 2019 R.G. proposto da:

P.S. titolare della ditta “Epiesse” – c.f. (OMISSIS) –

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avvocato Marco Pibiri ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Antonio Dionisi, n. 56, presso lo studio

dell’avvocato Giovanni Soliani;

– ricorrente –

contro

Sar.Al.Ba. – Sarda Allevamenti San Basilio s.r.l. – p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 232/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari P.S., titolare della ditta “Epiesse”, esponeva che aveva eseguito su incarico e per conto della “Sar.Al.Ba. – Sarda Allevamenti San Basilio” s.r.l. lavori per la costruzione di un centro per l’allevamento di 250 capi bufalini con annesso caseificio; che il corrispettivo dovuto, per l’importo di Euro 162.254,84, era rimasto insoluto.

Chiedeva che se ne ingiungesse alla committente il pagamento.

2. Il Tribunale di Cagliari pronunciava l’ingiunzione n. 2012/2002.

3. Proponeva opposizione, notificata il 21.1.2003, la “Sar.Al.Ba.” s.r.l. Deduceva che aveva pagato integralmente la somma pretesa.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

4. Si costituiva P.S..

Eccepiva la nullità della procura a margine dell’opposizione.

Deduceva che nessun pagamento era stato eseguito con riferimento alla fattura azionata in via monitoria.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. Con sentenza n. 3534/2015 il Tribunale di Cagliari, disattesa l’eccezione pregiudiziale, in accoglimento dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo.

6. P.S. proponeva appello.

7. Resisteva la “Sar.Al.Ba.” s.r.l.

8. Con sentenza n. 232/2019 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava i motivi tutti di gravame – di cui il primo a censura del primo dictum con riferimento alla reiezione dell’eccezione di nullità della procura – e condannava l’appellante alle spese del grado.

9. Avverso tale sentenza P.S. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Sar.Al.Ba. – Sarda Allevamenti San Basilio” s.r.l. non ha svolto difese.

10. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

11. Il ricorrente ha depositato memoria.

12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Deduce che è pacifico che nè l’iniziale opposizione nè la procura a margine recano una data, sicchè è da ammettere che la procura sia stata rilasciata su foglio in bianco ed, ulteriormente, che è da escludere che la medesima procura possa essere considerata speciale.

Deduce che ai fini del riscontro della specialità della procura non può soccorrere il mero dato della sua collocazione, a margine o in calce all’atto, “essendo piuttosto essenziale che la stessa (procura) risultasse apposta su un foglio sul quale fosse stato già redatto l’atto difensivo” (così ricorso, pag. 11).

13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’illegittimità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione dell’art. 83 c.p.c.

Deduce che le sentenze di merito sono illegittime, siccome rese in esito ad un procedimento promosso da difensore privo dei necessari poteri.

14. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’Appello di Cagliari ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La censura che il secondo mezzo di impugnazione veicola, costituisce mera conseguenza della censura veicolata dal primo. Cosicchè l’inammissibilità del primo motivo comporta ex se l’inammissibilità del secondo motivo.

15. Questa Corte spiega da tempo che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che può essere generale o speciale, e che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione e degli altri atti di parte; e soggiunge da tempo che, in tal ultima evenienza, non è richiesto che la procura speciale sia rilasciata prima della redazione dell’atto o in modo che risulti che la parte abbia fatto proprio il contenuto dell’atto stesso (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.1980, n. 1455; Cass. sez. lav. 23.5.1998, n. 5150, secondo cui è valida la procura a difensore che risulti rilasciata prima della redazione dell’atto difensivo in calce o a margine del quale è apposta).

16. In questo quadro, per un verso, vanno disattesi i rilievi del ricorrente.

Ossia l’assunto secondo cui le “Deleghe alle liti (…) possono acquisire la caratteristica della specialità soltanto se ed in quanto risultino essere state stese a margine o in calce ad un atto a sua volta già redatto” (così ricorso, pag. 10).

Ossia l’assunto – formulato in guisa di interrogativo retorico – secondo cui la stesura postuma dell’atto non vale ad “attribuire un carattere di specialità alla procura generica precedentemente posta a margine dell’atto stesso, priva di ogni riferimento (…) ad un contenzioso specifico” (così memoria, pag. 1).

In questo quadro, per altro verso, va condiviso il rilievo della corte d’appello.

Ossia il rilievo secondo cui la materiale collocazione della procura a margine dell’opposizione al decreto ingiuntivo “fa sì che non sussistano dubbi circa il fatto che la procura speciale conferita all’avv. Luca Sannio riguardi l’opposizione al decreto ingiuntivo indicato nel corpo dell’atto difensivo” (così sentenza d’appello, pag. 5).

17. Non ha valenza in pari tempo la circostanza per cui non abbiano una data nè l’originaria opposizione nè la procura che vi figura a margine.

Al riguardo va recepito il rilievo del primo giudice – riferito e nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 5) e nel ricorso (cfr. pag. 4) – secondo cui l’unico limite cronologico che si impone ai fini del rilascio della procura, è quello posto dal dall’art. 125 c.p.c., comma 2, ovvero l’anteriorità rispetto alla costituzione della parte rappresentata.

Anteriorità che, ben vero, nella fattispecie è fuor di contestazione e che identifica il tempo del conferimento, da parte della “Sar.Al.Ba.” all’avvocato Luca Sannio, della procura speciale a margine dell’opposizione al più tardi con il momento della costituzione della medesima parte opponente.

18. La “Sar.Al.Ba.” s.r.l. non ha svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; il secondo, di diritto sostanziale tributarlo, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA