Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20329 del 25/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20329 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
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ORDINANZA
sul ricorso 28727-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CATTANEO COSTRUZIONI BERGAMO SPA . (incorporante della
Ligure Alta Italia Sri);
–
avverso la decisione n. 1149/05/2011
intimata
–
della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di GENOVA del 10.10.2011, depositata
11 21/10/2011;
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Data pubblicazione: 25/09/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
<< l - E' chiesta la cassazione della sentenza n.1149/2011, pronunziata dalla CTC di Genova Collegio n. 05 il 10.10.2011 e depositata il 21 ottobre 2011. Con tale decisione, la ha C.T.C. dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, perché tardivamente proposto. 2 - Il ricorso dell'Agenzia Entrate, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEG ed ILOR dell'anno 1986, è affidato ad un mezzo, con il quale la decisione della CTC viene censurata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 comma 3 0 della Legge n.413/1991. 3 - L'intimata non ha svolto difese in questa sede. 4 - La questione posta dal ricorso, appare definibile alla stregua del quadro normativo di riferimento e di principio desumibile da pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di contenzioso tributario e con riguardo a controversia relativa alle imposte sui redditi, pendente alla data di entrata in vigore della Legge n.41311991, i termini per proporre impugnazione devono ritenersi, ai sensi dell'art. 36, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e dell'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993 n. 75, sospesi fino al 20 giugno 1993 (Cass. n. 11048/1998, n. 5297/1995). 5 - La decisione di appello, non sembra in linea con il disposto di legge e con il citato orientamento giurisprudenziale. 6 - Si propone, quindi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.» che la contribuente intimata non si è costituita; che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive; che la causa è stata discussa nell'adunanza in camera di consiglio del 10.7.14, per la quale è stato nominato relatore il consigliere Antonello Cosentino; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che infatti, dalla sentenza gravata emerge che il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale avverso la sentenza di appello fu proposto dall'Ufficio il 16.6.93, e dunque prima del 20.6.93, data fissata nell'articolo 3, secondo comma, di. n. 16/93, convertito in legge con la legge Ric. 2012 n. 28727 -2- sez. MT - ud. 10-07-2014 la relazione del consigliere Antonino Di Blasi, di seguito integralmente trascritta: n. 75/93, quale scadenza della sospensione dei termini per le impugnazioni prevista dall'articolo 36, terzo comma, 1,. 413/91; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commispione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 10 luglio 2014 omic€115.1 della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio;