Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20329 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27433/2019 proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANIA

SANTILLI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 599/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositato il 12/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che D.B., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

D.B., con ricorso notificato il 9/9/2019, ha chiesto per tre motivi la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27, degli art. 2 e 3 CEDU, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello – ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo che il racconto svolto dal richiedente non fosse credibile senza, tuttavia, considerare che le diverse versioni della storia narrata possono dipendere da diversi fattori e che il lungo lasso di tempo intercorso tra le diverse interviste, la presenza di traumi, ecc., non hanno nulla a che fare con la menzogna, e che le dichiarazioni lacunose, incoerenti e poco circostanziate possono dipendere dalla scarsa scolarizzazione del richiedente; – ha ritenuto la vicenda narrata dal richiedente fosse meramente “privatistica” senza, tuttavia, considerare che il timore di essere perseguitati a causa dell’appartenenza ad una famiglia o a un clan coinvolti in una faida costituisce motivo che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

2.1. Il motivo è infondato. Ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

2.2. Nel caso di specie, la corte d’appello, esaminando tutti gli elementi esposti nella narrazione, così come incontestatamente esposti nella sentenza impugnata (p. 4), ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente (peraltro, oggetto di “continui aggiustamenti e modifiche, dovute all’evidente difficoltà di circostanziare la domanda”) in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese non fosse credibile in quanto generico e lacunoso, oltre che inverosimile, ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile. Si tratta, quanto al resto, di un apprezzamento in fatto (del quale non è stata contestata la mancanza o l’apparenza della motivazione) che il ricorrente, ad onta del vizio invocato, non ha specificamente censurato con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata.

2.3. Ed e’, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare il riconoscimento dello status di rifugiato (con il conseguente assorbimento delle censure svolte sul punto, compresa quella circa la natura asseritamente privatistica della vicenda narrata) senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), per insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, limitandosi, tuttavia, ad un generico riferimento alle “fonti internazionali”, delle quali non è indicato né il nome né il contenuto, ed alle informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)”, che, però, in quanto destinato all’informazione turistica, non è sufficiente.

4.1. Il motivo è fondato, con assorbimento del terzo. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019, n. 13452 del 2019) che il giudice di merito, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

4.2. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti. La corte d’appello, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente sul rilievo, tra l’altro, che in Senegal non esistesse una situazione di violenza generalizzata, limitandosi, tuttavia, a fare, sul punto, riferimento alle notizie fornite da “fonti internazionali” delle quali, in nota, è indicato solo il nome, senza alcun altro riferimento che consenta alla Corte di stabilirne con immediatezza tanto la collocazione temporale, quanto il contenuto e la sua pertinenza.

4.3. Ed e’, invece, noto come, di tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019 la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente). Il giudice di merito, in effetti, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ha il dovere di procedere a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, in motiv.), e non può, dunque, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9231 del 2020).

5. La sentenza impugnata, non rispettando tali principi, si espone, dunque, alle censure svolte dal ricorrente e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano la quale, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

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