Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20329 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10196-2011 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PROPERZIO 37, presso lo studio dell’avvocato CARMINE MEDICI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, RICERCA

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, giusta atto di

costituzione del 10/05/2011 in atti;

– resistente con mandato –

avverso la n. 5893/2010 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata

il 24/11/2010, r.g.n. 2788/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’avvocato ZAMPIERI NICOLA per delega Avvocato MEDICI CARMINE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 5893 del 2010, pronunciando sull’impugnazione proposta dal Ministero della giustizia nei confronti di F.S., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 2 maggio 2006, accoglieva l’appello e rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice con il ricorso di primo grado.

2. La F., dipendente del MIUR inquadrata in area C, posizione economica C3, adiva il Tribunale chiedendo di essere equiparata, quanto al trattamento economico, al personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, artt. 60 e 61 in ragione dello svolgimento di mansioni del tutto identiche a quelle del suddetto personale, in quanto proveniente dalla ex 9^ qualifica funzionale.

3. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e dichiarava il diritto della lavoratrice all’equiparazione per avere di fatto svolto a partire dal (OMISSIS), mansioni equiparabili a quelle della ex 9^ categoria.

4. La sentenza del Tribunale veniva riformata dal giudice di secondo grado, che affermava che il diverso trattamento economico fatto al personale proveniente dal ruolo ad esaurimento e conservato anche dopo la soppressione del suddettò ruolo, non si fondava sulla peculiarità delle mansioni svolte da tale personale, ma sulla peculiarità delle vicende attinenti alla relativa progressione in carriera.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la F. prospettando tre motivi di ricorso.

6. Il Ministero ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.

7. All’udienza pubblica è intervenuto il solo difensore della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, art. 17-bis, comma 1, art. 45, comma 2, art. 69, comma 3, e succ. mod.; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4; del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL, comparto ministeri 1998-2001, nonchè del suo allegato A, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e succ. mod., e all’art. 360 c.p.c., n. 3; error in iudicando.

1.1. La ricorrente, in ragione della suddetta disciplina legislativa e contrattuale, ampiamente illustrata nella trattazione del motivo, richiama censurandola la ricostruzione storico-normativa effettuata dalla Corte d’Appello, in particolare con riguardo al ruolo ad esaurimento.

Ad avviso della F., la stessa non avrebbe più fondamento in ragione della successiva evoluzione dei rapporti di lavoro alla dipendenza della PA, in particolare rispetto alla disciplina del personale non dirigente del comparto Ministeri, in relazione alla posizione area funzionale C, posizione economica C3, le cui mansioni e funzioni assorbono e ampliano le funzioni originariamente riservate al personale del ruolo ad esaurimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2 e succ. mod., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; error in judicando.

2.1. Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto privo del necessario rilievo, rispetto alla fattispecie in esame, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 poichè proprio il contratto collettivo, essendo venuto meno ogni elemento differenziale nella posizione del personale del ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’area C, posizione economica C3, non poteva mantenere un trattamento economico differenziato.

3. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e succ. mod., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; error in procedendo.

3.1. E’ impugnata la statuizione che ha escluso rilievo alla comparazione tra le mansioni svolte dalla ricorrente e quelle del ruolo ad esaurimento perchè, oltre al fatto che nel ricorso introduttivo non vi era riferimento all’art. 2103 c.c., la differenziazione del trattamento economico, come esposto nella motivazione della sentenza, aveva altro fondamento.

La ricorrente rileva che la domanda introduttiva del giudizio, pur non facendo esplicito riferimento all’art. 2103 c.c., comprendeva tale tema e che comunque la comparazione rilevava in ragione di quanto esposto nei primi due motivi del ricorso.

Essa ricorrente aveva provato mediante documenti e prove per testi aveva provato lo svolgimento di dette funzioni.

4. I suddetti motivi, con cui la F. assume, con articolate deduzioni, che nel settore del pubblico impiego non è consentito un trattamento economico ingiustificatamente differenziato a parità di mansioni svolte, facendone applicazione alla relazione tra ruolo ad esaurimento e area funzionale C, posizione economica C3, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi già affermati da questa Corte in fattispecie analoghe, che non sono incisi dalle odierne censure.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10105 del 2013, n. 22437 del 2011, 29307 del 2011) in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45 secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete.

Tale statuizione ha trovato conferma in Cass., n. 3682 del 2014, secondo la quale il trattamento economico differenziato, in favore del personale dei ruoli ad esaurimento – previsti dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 di ispettore generale e direttore di divisione, rispetto al personale ugualmente inquadrato in area C, previsto dalla tabella B allegata al CCNL per il comparto Ministeri del 19 febbraio 1999, trova giustificazione nel disposto di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 25, comma 4, che ha conservato, per i ruoli ad esaurimento, le qualifiche “ad personam” ed ha permesso, nonostante la sostanziale equiparazione delle mansioni, una differenziazione stipendiale atteso il carattere necessariamente temporaneo e il diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla spese, atteso che l’Avvocatura dello Stato non è intervenuta all’udienza pubblica.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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