Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20328 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20328 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 19551-2017 proposto da:
SABBADIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GHIRZA 13, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CAREGNATO COSTRUZIONI SRI„ BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 2207/2017 della CORTE SLPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/01/2017;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2017 n. 19551 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

RG. 19551 del 2017 Sabbadin Paolo – – Caregnato Costruzioni srl
Preso atto
che con ricorso del 31 luglio 2017 Sabbadin dott. Paolo ha
chiesto a questa Corte la correzione dell’errore materiale di cui
sarebbe affetta la sentenza di questa Corte Sezione, Sesta II,

RG. 27536 del 2014 proposto da Sabbadin Paolo nei confronti di
Caregnato Costruzioni S.r.l. e Banca Monte Paschi di Siena spa
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Padova n.
6124/14 depositata in data 16 settembre 2014.
In particolare, il ricorrente ha avuto modo di specificare che la
citata sentenza di questa Corte appare affetta da errore
materiale, atteso che si compone di una parte ove vengono
riportati i nominativi delle parti, l’indicazione del provvedimento
impugnato e di quanto avvenuto all’udienza del 30 novembre
2016 e di altra parte contenente i fatti di causa, la motivazione e
il dispositivo della sentenza stessa, epperò, come emerge dalla
indicazione apposta nella parte alta di tutti i fogli di cui si
compone la seconda parte della sentenza, non vi è
corrispondenza tra la prima e la seconda parte. Piuttosto, la
seconda parte del provvedimento si riferisce integralmente ad
un’altra sentenza riconducibile ad altro ricorso proposto dallo
stesso Paolo Sabbadini, iscritto al n. 27543 del 2014. In
definitiva, all’intestazione della sentenza n. 2207 del 2017
1

Racc. Gen. N. 2207 del 2017, con cui si è pronunciata su ricorso

RG. 19551 del 2017 Sabbadin Paolo – – Caregnato Costruzioni srl
relativa al procedimento n. 27536 del 2014 è stata accorpata la
motivazione ed il dispositivo riguardanti il procedimento n. 27543
del 2014 promosso dallo tesso dott. Paolo Sabbadin.
Ciò posto, il Collegio evidenzia

d’ufficio con ordinanza n. 30720 del 2017, pertanto la sentenza
n. 2207 del 20’17 così come corretta non è affetta da alcun
errore.
Pertanto, l’istanza di correzione va dichiarata inammissibile per
sopraggiunta carenza di interesse. Non sussistono i presupposti
per la liquidazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 18 aprile
2018

OC-POSVTAI’0 !,19
Roma,_ …….

rANCELLERIA
LUG, . ………

che l’errore di cui si chiede la correzione è stato già corretto

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