Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20328 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15294-2019 proposto da:

R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DIREZIONE DI

AMMINISTRAZIONE, SERVIZIO CONTABILITA’ E RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II di

MILANO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1691/1/2019

della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata

il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE RENZIS LUISA che chiede alla

CORTE DI CASSAZIONE di risolvere il conflitto di competenza in

favore della commissione provinciale di Milano, per le ragioni

meglio indicate nella parte espositiva della presente requisitoria.

 

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

R.U. proponeva giudizio di ottemperanza innanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano per ottenere l’esecuzione della sentenza della medesima Commissione n. 189/25/2009 sulla premessa del suo passaggio in giudicato.

A tale proposito precisava che la sentenza in questione aveva annullato l’avviso di mora notificato da Equitalia Sastri spa ad esso ricorrente e che detta decisione era stata successivamente annullata dalla CTR Lombardia che, con sentenza n. 111/14/11, aveva accolto l’appello proposto dalla società di riscossione.

A seguito peraltro di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con sentenza 1997/18, aveva annullato la decisione della Commissione regionale dichiarando prescritto il credito in quanto azionato oltre il termine quinquennale facendo così passare in giudicato la sentenza di primo grado della Commissione provinciale.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull’istanza di esecuzione sostenendo che questa competesse alla Commissione tributaria regionale.

Quest’ultima, successivamente adita, con decisione 1691/19, declinava la propria competenza affermando sussistere quella della Commissione provinciale.

A seguito di ciò, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di risolvere il conflitto di competenza in atto illustrando la propria richiesta con successiva memoria.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per la dichiarazione di competenza della Commissione provinciale di Milano.

Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore generale.

Invero, la sentenza 1997/18 di questa Corte che, come si è detto, ha accolto il ricorso nel merito del R. ha dichiarato prescritto il credito dell’Amministrazione perchè azionato oltre i termini di prescrizione annullando la decisione del giudice di secondo grado.

In conseguenza di ciò è passata in giudicato la sentenza del giudice di primo grado e da ciò discende che la competenza a provvedere sull’istanza di ottemperanza compete a quest’ultimo giudice. (Cass. 18266/04; Cass. 18526/05).

Il ricorso va quindi accolto e l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale della Lombardia va cassata senza rinvio e va dichiarata la competenza della predetta Commissione che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale della Lombardia di cui dichiara la competenza a provvedere nel giudizio di ottemperanza proposto da R.U. che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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