Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20327 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20327 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 9983-2017 proposto da:
COMUNE D1 N1ACCHIA D’ISVRNIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFAN IO;

– ricorrente contro
COCOZZA NIICI-111E;

– intimato avverso la sentenza n. 679/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA,
depositata il I – 1/ l /2016.,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 31/07/2018

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di
questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile per “genericità”

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Cocozza Michele, con ricorso del 29.05.2013, interponeva
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il
processo verbale di contravvenzione n.274/2013, elevato dalla
Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per
violazione dell’art.142/9 del C. d. S.
Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in
giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a
sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì,
richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva,
la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale ed
ammetteva CTU, richiesta tardivamente dal ricorrente.

dei motivi.

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di Pace di Isernia con
sentenza n. 80 del 2014 accoglieva l’opposizione e annullava il
verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di
Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di

Giudice di Pace.
Si costituiva Cocozza Michele, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 679 del 2016 rigettava
l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il
Tribunale di Isernia, a parte il discorso relativo al posizionamento
sul lato destro o sul lato sinistro dell’autovelox, sulla scorta delle
misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione
all’utenza dell’autovelox erano stati posti a distanze inferiori a
quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla
legge (art. 79 CdS) e sia dal decreto prefettizio n. 8287 del
2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di
Macchia di Isernia per due motivi. Cocozza Michele, in questa
fase, non ha svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= Il Comune di Macchia di Isernia lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione
dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa

contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod.
civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
ed in relazione all’art. 245 cod. proc. civ. nonché in relazione
all’art. 4 del DI n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del

del Regolamento di esecuzione del codice della strada DPR n.
495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale
avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale,
tempestivamente richiesta, senza alcuna motivazione.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod.
civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
ed in relazione all’art. 4 del DI n. 121 del 2002, convertito in
legge n. 168 del 2002 e dell’art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed,
infine, dell’art. 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada DPR n. 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231
del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell’ammettere
la CTU, non solo perché la richiesta era stata formulata

2002 e dell’art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed infine dell’art. 83

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

tardivamente, considerato che non era stata formulata con il
ricorso introduttivo del giudizio, ma non avrebbe considerato che
dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici
pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti
a norma di legge e i documenti di che trattasi in quanto

A sua volta, corretto era il posizionamento dell’apparecchiatura
autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due
postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne è
stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia
Venafro.
1.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione possono
esser trattati congiuntamente, dato che entrambi attengono alla
questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei
segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal
punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono
fondati.
Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769 del
15/11/2013): in materia di accertamento di violazioni delle
norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura
di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del
d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data
_

preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una

documenti pubblici fanno fede fino a querela di falsa.

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei
dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro
istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del
rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o

valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma
alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto,
dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano
lungo la medesima strada.
Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi
tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti
di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con
“adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della
velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del
merito il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna
valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale
distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli
strumenti di rilevamento.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce
dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro
Magistrato, il quale provvederà, anche alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di cassazione.

dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere

RG. 9983 del 2017 Comune di Macchia di Isernia – Cocozza

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa al Tribunale di Isernia nella persona di altro Magistrato,
anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.

Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 18 aprile
2018
Il Pre

4r.;AmehLLERIA
DitéOSItATOfl.
Roma,

51LUB.201111…. _____

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile

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