Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20327 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 26/07/2019), n.20327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18841-2018 R.G. proposto da:

S.C.;

– ricorrente non costituito –

contro

SO.LU., domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma,

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Maria Fanelli;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 5053/2017 del

Tribunale di Bari, depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano che ha chiesto sia

dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

In data 1 dicembre 2017 S.C. ha notificato a So.Lu. un ricorso per regolamento di competenza contro una decisione del Tribunale di Bari, dallo stesso adito in grado d’appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Modugno.

Lo S., tuttavia, non ha provveduto a depositare il ricorso. All’iscrizione a ruolo ha provveduto il So., depositando scritture difensive ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è improcedibile.

Lo S., infatti, non ha provveduto a depositare il ricorso in cancelleria entro il termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1, e, trattandosi di regolamento di competenza, dall’art. 47 c.p.c., comma 3.

All’iscrizione a ruolo ha provveduto il controricorrente.

Invero, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 – 01).

Pertanto, se, da un lato, va affermato il diritto del So. di chiedere l’iscrizione a ruolo della causa, dall’altro va ribadito che tale attività processuale non determina la sanatoria dell’improcedibilità del ricorso che deriva dall’omesso deposito dello stesso nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Il controricorrente ha depositato, d’altro canto, la copia notificatagli del ricorso, siccome prescritto da Cass., Sez. Un., n. 4500 del 1988. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agii esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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