Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20327 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36466-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4451/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1571/16, sez4, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da P.A. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef ed altro 2001.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello principale mentre l’Agenzia delle entrate, a sua volta, proponeva appello incidentale innanzi alla CTR Sicilia, sez. dist. Siracusa, che, con sentenza 4451/4/2017, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la violazione del Tuir, art. 43, lett c), per avere la Commissione regionale ritenuto che il contributo corrisposto dalla Regione Sicilia nell’anno 2001 al contribuente nell’ambito della formazione all’autoimpiego fosse esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, nell’anno 2000, per progetti di formazione all’autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (ora art. 50) non esistendo, all’epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione, nè potendo attribuirsi carattere retroattivo alla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, che ha esentato le menzionate erogazioni dalla predetta imposta.(Cass. 6480/14; Cass. 18061/16).

Il detto principio risulta applicabile anche al caso di specie in cui il contributo è stato corrisposto nell’anno 2001 stante la irretroattività della L.R. Sicilia n. 17 del 2004

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, sez. dist. Siracusa, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sez. dist. Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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