Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20327 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.23/08/2017),  n. 20327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27128-2014 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CALONZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTIANO ROBERTO EUFORBIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACCHIO

MANFREDI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA PITONI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2358/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 20/02/2014 e depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA;

udito l’Avvocato Pizzoli Luca (delega Avvocato Laura Pitoni), per il

controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Rieti, conseguente alla proposizione da parte di B.G. nei confronti di B.E. di domanda di reintegra nel possesso di un locale adibito a rimessa del quale era possessore da quaranta anni, il giudice adito, con sentenza n. 716 del 2007, nella resistenza del convenuto, accoglieva la domanda attorea.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello B.E. contestando la decisione del giudice di prime cure, assumendone l’ingiustizia per carenza di motivazione sulla sussistenza del possesso in ragione di erronea valutazione delle prove, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, riteneva l’infondatezza del gravame, con sentenza n. 2358 del 2014, ed affermava la mancanza di prova a sostegno della dedotta mera tolleranza nell’ utilizzazione del magazzino da parte dell’ appellato.

Con ricorso notificato, B.E. ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte romana (depositata il 7 aprile 2014), prospettando due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., con riferimento agli artt. 1144 e 1168 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 3. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 5.

L’intimato B.G. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta da B.G. nel controricorso, per indeterminata identificazione dei motivi di ricorso ex art. 366, n. 4.

Come sancito da numerose pronunce di questa Corte, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed Inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma ciò non comporta la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, purchè il motivo rechi univoco riferimento al vizio lamentato(Cass. 24553/2013; v. anche Sez. U. 17931/2013).

Nella specie è palese la critica mossa dal ricorrente per essere stati violati, a suo avviso, i principi in materia di possesso ed in particolare, di possesso a titolo precario. Il ricorso è pertanto da ritenere ammissibile.

Tanto premesso, con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., che regola il possesso, per essere stata riconosciuta la reintegra in riferimento agli atti compiuti per mera tolleranza, lamentando inoltre una indebita inversione dell’onere probatorio.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 5, facendo riferimento al rapporto di parentela con B.G., che non permetterebbe a quest’ ultimo di maturare l’usucapione.

Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, in quanto involgono questioni attinenti lo stesso giudizio possessorio, appaiono prive di pregio.

Per quanto già statuito dal giudice di merito, l’azione di reintegra, ai sensi dell’art. 1168 c.c., è diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all’esercizio di un diritto reale, ed è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell’esercizio di fatto del possesso, non potendo l’esistenza e l’estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass. 1274/1999).

Questa situazione di fatto è stata nella specie ampliamente trattata e provata attraverso le stesse affermazioni del ricorrente il quale ha ammesso che il fratello aveva libero accesso al locale de quo, anche se ha giustificato ciò con la mera tolleranza.

Inoltre, nel giudizio di merito è emersa anche la sussistenza nell’agente dell'”animus spoliandi” come conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto: il ricorrente i fatti, apponendo il lucchetto al chiavistello della porta, ha impedito la continuazione nell’uso dello stabile da parte del fratello e ha giustificato tale impedimento invocando il diritto di proprietà esclusiva.

Tale convincimento della Corte di Appello trova conferma nella giurisprudenza consolidata (Cass. 2957/2005; Cass. 2316 del 31/01/2011; Cass. 13101/1997).

Alla luce di quanto sopra, va quindi esclusa che nel caso di specie vi sia stata l’inversione dell’ onere probatorio, come prospettato dal ricorrente, poichè la fattispecie rientra nella ipotesi scolastica del “possideo quia possideo” ovvero una volta dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, si avrà la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della “possessio” (Cass. n. 26984/2013).

Ne consegue che correttamente è stato posto a carico dell’odierno ricorrente l’onere di provare la mera detenzione o la mera tolleranza della situazione di fatto protrattasi per “parecchi anni”, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (v. anche Cass. n. 1733912009), onere non adempiuto dal ricorrente, originario convenuto.

Del resto come chiarito dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168,1169 e 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso “ad usucapionem”, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la tutela immediata contro la privazione violenta o clandestina ovvero la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un diritto reale. Con la conseguenza che le circostanze dedotte dal ricorrente circa l’avere sostenuto in via esclusiva i costi di gestione del locale ovvero l’attività di tipo amatoriale ed occasionale svolta dal fratello e per la quale era giustificato l’utilizzo del locale, poste a fondamento della condotta di spoglio, non concorrono a legittimare tale comportamento ostativo, poichè trattandosi di giudizio possessorio e non petitorio, come rilevato anche dalla sentenza della Corte di appello di Roma, le difese del ricorrente non vanno ad incidere sul tipo di possesso garantito anche se illegittimo o abusivo (Cass. 6772/2001).

Nella specie, infatti, è evidente la mancata allegazione di elementi idonei ad evidenziare la circostanza della permissio per mera tolleranza.

In definitiva, il relatore ritiene che sussistano le condizioni per procedere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione sopra riportata – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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