Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20327 del 04/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato FIORMONTE LUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE STASIO GIOVANNI, giusta
procura alla lite a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO Alessandro, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 411/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
17.3.09, depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega
avv. Alessandro Riccio) che non aderisce alla rinuncia del ricorrente
e insiste per il rigetto del ricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO Carlo
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 20.3.2009, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto, ha rigettato la domanda proposta da B.M., diretta alla rivalutazione di un periodo della sua contribuzione previdenziale per esposizione all’amianto.
Il B. propone ricorso con due motivi, al quale l’Inps resiste con controricorso.
Il primo motivo deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia su parte della domanda, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e il secondo motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 434 c.p., in riferimento all’art. 360, n. 3, censurano la sentenza impugnata per non avere esaminato o avere implicitamente disatteso l’eccezione di tardività dell’appello rispetto al termine breve di impugnazione decorrente dalla avvenuta notifica della sentenza di primo grado.
Successivamente il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso (nel quale si da atto che in effetti la sentenza di primo grado non era stata notificata con le modalità necessarie ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione), notificato all’Inps, e memoria illustrativa.
Consegue la estinzione del presente processo di impugnazione e, non ricorrendo l’accettazione dell’Inps alla rinuncia, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; condanna il ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011