Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20326 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20326 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 6672-2017 proposto da:
ANGELONI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO
GRECO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57,
presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO PELLEGRINI
QUARANTOTTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- intimata avverso la sentenza n. 17150/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SCALISI.

Ric. 2017 n. 06672 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

RG. 6672 dei 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

espressi da Cass. N. 1070 del 2017, ancorché va
integrata la motivazione della sentenza impugnata.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che :
Equitalia

Sud

S.p.A.

(poi

Equitalia

Servizi

di

Riscossione S.p.A.), con atto di citazione notificato in
data 7/8.4.2016, proponeva appello avverso la
sentenza n. 9662/1, con la quale il Giudice di P ace di
Roma, accogliendo l’opposizione ex art. 615
cod.proc.civ., avanzata dall’attrice Angeloni Eleonora,
avverso la cartella di pagamento n. 097 2015
0006276871 emessa per un importo di C 268,60,
dovuto al Comune di Monte Argentario, a titolo di
sanzioni amministrative per infrazioni al C odice della
Strada, aveva annullato la cartella, stante
l’intervenuta

estinzione

alla mancata,

regolare

del

credito

notificazione del

conseguente
verbale di

accertamento sotteso, condannandola, in solido con il
1

questa Corte, ritenendo il ricorso infondato, giusti i principi

RG. 6672 del 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

Comune, alla rifusione delle spese di lite e al pagamento
della somma di C 200,00, ex art. 96 cod.proc.civ.
A sostegno dell’appello Equitalia deduceva l’erroneità del
capo della sentenza relativo alla condanna alle spese,

stato accertato un vizio inerente non già all’attività di
riscossione ad essa direttamente riferibile, ma
all’attività di formazione del ruolo di competenza
esclusiva del creditore. Chiedeva, pertanto, la riforma
della sentenza impugnata, nel senso che fosse dichiarata
la compensazione delle spese del giudizio di primo grado
nei rapporti tra Equitalia ed Angeloni e fosse dichiarata
non dovuta la somma che era stata condannata a pagare
per responsabilità aggravata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17150 del 2016,
accoglieva l’appello ed, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, condannava il solo Comune di
Monte Argentario al pagamento delle spese processuali a
favore di Eleonora Angeloni e a pagare alla stessa la
somma di C. 200,00 ex art. 96 cod. proc. civ.,
compensava tra le stesse parti le spese del giudizio di
appello, condannava Angeloni e il Comune di Monte
Argentario in solido a rifondere a Equitalia le spese del
giudizio di appello. Secondo il Tribunale di Roma, doveva
2

per violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., essendo

RG. 6672 del 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

escludersi che Equitalia avesse dato causa al motivo
determinante l’annullamento della cartella di pagamento
o abbia resistito con argomenti ritenuti non rispondenti
a diritto dal giudice di prime cure, né era configurabile a

esplicazione dell’attività da parte dell’amministrazione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da
Angeloni Eleonora per un motivo. Il Comune di Monte
Argentario ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= In via preliminare va qui premesso che la proposta
del Consigliere relatore, pur dichiarando di applicare i
principi espressi da questa Corte con la sentenza n.
1070 del 2017, tuttavia, per mero refuso, ha ritenuto
infondato il ricorso quando, invece, l’applicazione dei
quei principi avrebbe comportato, per logica
conseguenza, e come meglio si dirà nel prosieguo,
l’accoglimento del ricorso.
2.= Con l’unico motivo di ricorso Angeloni Eleonora
lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli
artt. 91 e 92 cod. proc. Civ. vizio di motivazione ex art.
360, n. 5. Secondo la ricorrente, avrebbe errato il
Tribunale di Roma nel compensare le spese di lite verso
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carico di Equitalia l’obbligo di controllare la corretta

RG. 6672 del 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

Equitalia in ragione del motivo per cui era stata
annullata la cartella, ovvero, per l’omessa produzione
dei VAV ad essa supposti. Piuttosto, ritiene la ricorrente,
anche Equitalia avrebbe dovuto esser condannata a

perché anche Equitalia con il suo comportamento doveva
essere ritenuta responsabile del giudizio.
2.1. = Il motivo è fondato.
Va qui premesso che, in via generale e di principio,
come ha già affermato questa Corte in altra occasione:
in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di
sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di
opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le
spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al
principio di causalità, a carico dell’ente impositore e
dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi
soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece,
estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti
interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su
richiesta del primo (Cass. n. 1070 del 18/01/2017).
Pertanto, nel caso in esame, considerato che rispetto ad
Angeloni Eleonora erano soccombenti sia il Comune di
Monte Argentario e sia Equitalia, solidalmente, perché,
oggetto del processo era un interesse comune agli
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rifondere le spese processuali all’attuale ricorrente,

RG. 6672 del 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

stessi,

entrambi

andavano

condannati

in

solido,

indipendentemente dalla circostanza, rilevante solo nei
rapporti interni che la responsabilità del giudizio era
imputabile al solo Comune.

Equitalia al pagamento delle spese processuali
autonomamente come sosterebbe parte ricorrente, ma
avrebbe dovuto disporre la condanna solidale del
Comune di Monte Argentario e di Equitalia. E, in tal
senso, va corretta l’espressione contraria a diritto (art.
97 cod. proc. Civ.) di condanna del solo Comune di
Monte Argentario.
In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata
va cassata in relazione al motivo accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va
decisa nel merito, disponendo la condanna di Equitalia in
solido con il Comune di Monte Argentario alle spese del
giudizio di merito, così, come sono state liquidate con la
sentenza impugnata per il primo ed il secondo grado del
giudizio. Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
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Sicché, il Tribunale non avrebbe dovuto condannare

RG. 6672 del 2017 Angeloni Eleonora — Equitalia — Comune di Monte Argentario

condanna Equitalia in solido con il Comune di

Monte

Argentario a rimborsare a Angeloni Eleonora le spese del
giudizio di merito, così come sono state liquidate con la
sentenza impugnata, condanna Equitalia in solido con il

ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione
che liquida in C. 1.200,00 di cui C. 200 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15% dei compensi, ed accessori,
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 18 aprile
2018

137.130si1’gro IN cAtictiLERLA

…….. LUG. 2011

Il ………….. Giudiziario
Paolo TLAO

6

Comune di Monte Argentario a rimborsare a parte

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