Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20326 del 25/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34934-2018 proposto da:
GOODWIND RE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 26,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2982/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 22262/16, sez. 7, rigettava il ricorso proposto dalla Goodwind Re srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Ires 2010.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2982/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un motivo.
L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce l’omessa motivazione da parte della Commissione regionale in ordine all’erroneo calcolo della sanzione applicata ed all’istanza di disapplicazione della stessa.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che nella sentenza impugnata non si rinviene cenno alcuno riguardo alle sanzioni nè viene dato atto che sia stato proposto un motivo di appello al riguardo, la società ricorrente si limita ad affermare di avere proposto con il terzo motivo di appello la questione di cui sopra di cui riporta sinteticamente le questioni (sanzione già irrogata in anni precedenti, mancato esame della richiesta di disapplicazione) ma null’altro riporta in merito ad essa, in particolare omettendo di ritrascriverne il contenuto nel ricorso.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte. (Cass. 17049/15; Cass. 14561/12).
Anche recentemente è stato ribadito che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso. (da ultimo Cass. 29093/18)
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 15.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020