Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20326 del 23/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.23/08/2017),  n. 20326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9855-2014 proposto da:

B.S., F.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO MARIA GALLO giusta procura speciale del

06/06/2013 n. di registro 1880 rilasciata dal Consolato Generale

d’Italia in Montreal, prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

V.C.G., V.G., in proprio e quali

eredi di V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 82 presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BONACCORSI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO MARI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

ANAS, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 181/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 09/01/2013 e depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Stefano Bassi (delega Avvocato Mario Mari), per i

controricorrenti, che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.R., riassumeva, innanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio promosso nei confronti di V.R., V.C.G., V.G. con il quale chiedeva il rilascio di una porzione di terreno, pari a 138 mq, abusivamente occupato da parte dei convenuti i quali se ne erano impossessati apponendovi un cancello, che nel costituirsi, chiamavano in garanzia l’ANAS.

Il Tribunale adito rigettava la domanda attrice ritenendo non provate la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori.

In virtù di appello interposto da B.S., con atto notificato il 19 ottobre 2006, la Corte di Appello di Catanzaro respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il B. e la F. sulla base di un unico motivo con il quale deducono omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonchè, errata e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’azione di rivendica ex art. 948 c.c..

I V. hanno resistito con controricorso, mentre l’ANAS, scaduti i termini per la proposizione del controricorso, ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “I ricorrenti nel dedurre la su esposta censura lamentano che il giudice di merito non abbia debitamente esaminato fatto notarile del 28107/1987 in quanto detto atto di divisione indica la provenienza del bene attribuito ai ricorrenti in sede di divisione, oltre a risultare che è loro pervenuto in successione dal padre F.R. deceduto a (OMISSIS) giusta denunzia di successione.

Il ricorso è infondato.

Nel giudizio di rivendica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l’attore stesso, o alcuno dei suoi danti causa, abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il possesso è contestato dal convenuto, non adempie al suo onere probatorio semplicemente limitandosi a dimostrare che il titolo, o i titoli, – tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi documentalmente in causa il titolo di acquisto della comunione in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (v. Cass. n. 1511 del 1979 e Cass. n. 3724 del 1987) – risalgono ad un ventennio, ma deve provare di avere, egli ed i suoi danti causa, posseduto l’immobile continuativamente dalle date del titolo stesso salva la presunzione, “iuris tantum”, di possesso intermedio (v. Cass. n. 2766 del 1984). Nè il rigore di siffatto onere probatorio è minimamente attenuato della mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando questa non sia formulata in modo da comportare il riconoscimento, in favore dell’altra parte, della titolarità del diritto dei “danti causa” di questa (cfr. Cass. 16.12.1994, n. 10815).

In un caso, come quello di specie, caratterizzato dall’essere stata la prova della proprietà dell’area rivendicata identificabile con l’attribuzione del genitore degli attori e poi con l’atto di divisione, sena dimostrare l’originaria appartenenza del bene al dante causa dei rivendicanti, di cui è pacifico non vi era neanche il possesso, non può che derivarne la reiezione della pretesa fatta valere, convincimento del quale la Corte di merito ha dato ampia e coerente ragione.

Per tali ragioni si ritiene sussistere la manifesta infondatezza della censura in esame e dunque procedere ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione sopra riportata – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va respinto ed i ricorrente condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, in favore dei soli V., non avendo l’ANAS svolto sostanzialmente alcuna difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei V. che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2, Sezione Civile, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA