Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20325 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20325 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 1238-2017 proposto da:
TECNOMEDITERRANL,A SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI,
che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, COMUNE DI NAPOLI;

intimati

avverso la sentenza n. 20209/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 31/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 31/07/2018

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl — Equitalia

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

espressi da questa Corte a SSUU. Con la sentenza n. 27199 del
2017
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio prende atto che:
La società Tecnomediterranea srl, con ricorso del 30 dicembre

2016, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n.
20209 del 2016, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato
inammissibile, per carenza di specificità dei motivi, l’appello
proposto dallo stesso attuale ricorrente avverso la sentenza n.
595553 del 2010 del Giudice di Pace di Roma, che aveva
integralmente accolto la domanda di annullamento della cartella
esattoriale, sul presupposto della mancata notificazione dei
verbali di accertamento, sottesi all’atto impositivo e aveva
compensato le spese del giudizio. L’appellante si doleva del fatto
che il Giudice di Pace, nonostante avesse accolto integralmente
la domanda di cui si è detto, aveva compensato le spese del
giudizio senza adeguata giustificazione. Secondo il Tribunale di
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, questa Corte, ritenendo il ricorso fondato, giusti i principi

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl — Equitalia

Roma nell’atto di appello, ancorché riscontrabile la parte
argomentativa diretta a confutare pur se nella specie
confusamente e disorganicamente le ragioni addotte dal primo
giudice per compensare le spese non era presente la parte

primo grado.
La cassazione è stata chiesta per un motivo: per violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod.
proc. civ. riguardo all’art. 342 cod. proc. civ. 115 e 116 cod.
proc. civ. 1362 cod. civ.
All’udienza del 16 novembre del 2017, questa Corte, con
ordinanza, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della
decisione delle SSUU. giusta ordinanza interlocutoria n. 8845 del
2017.
Ragioni della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Tecnomediterranea
S.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto civile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riguardo all’art.
342 cod. proc. civ. 115-116 cod. proc. civ. 1362 cod. civ.
Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Roma nell’atto di appello in esame risultava
presente, sia la parte volitiva che quella argomentativa e
censoria, atteso che dal complesso dell’atto era possibile
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volitiva diretta ad ottenere la riforma parziale della decisione di

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl — Equitalia

individuare, non solo il provvedimento richiesto in sede di
gravame, ma anche le ragioni addotte a suffragio di detta
richiesta, nonché le statuizioni concretamente impugnate e le
relative ragioni. In particolare, sostiene, ancora, il ricorrente,

lamentava l’illegittima compensazione delle spese di lite operata
dal Giudice di Pace, nonostante lo stesso fosse stato
integralmente vittorioso; b) quali fossero le ragioni della censura,
ovvero, le ragioni per le quali si riteneva violata la norma di cui
all’art. 91 cod. proc. civ.
1.1.= Il motivo è fondato.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio

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dall’atto di appello emerge con chiarezza: a) che l’appellante

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl — Equitalia

di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata.
E, recentemente le Sezione Unite di questa Corte hanno avuto
modo di chiarire (con la recente sentenza n. 27199 del 2017),

della novella di cui alla legge 134/2012, che richiede la specificità
dei motivi di appello, implica solo la necessità che la
manifestazione volitiva dell’appellante consenta di individuare
con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche
critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e non anche
che siano adoperate formule o seguiti schemi particolari nella
esposizione dei motivi e delle domande dell’atto di appello, che è
affidata alla capacità espressiva del difensore (Cass., sez. III, 19
maggio 2003, n. 7769). D’altra parte va tenuto presente il
principio di necessaria specificità dei motivi d’appello – secondo
cui la manifestazione volitiva dell’appellante, indirizzata ad
ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere
sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la
motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o
minore specificità – va coordinato con il principio “jura novit
curia” che, ai sensi dell’art. 113, c.p.c., presiede alla soluzione
delle questioni di diritto, essendo invece necessario, per il c.d.

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che la disposizione dell’art. 342 cod. proc. civ., vigente prima

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl

Equitalia

giudizio di fatto, pronunciare “iuxta alligata et probata”, ai sensi
dell’art. 115 c.p.c..;
1.2.= Ora, nel caso in esame, come emerge dall’atto di appello
che è stato trascritto nel corpo del ricorso e come per altro ha

formale l’appellante ha sufficientemente indicato: a) i punti e i
capi della sentenza investiti dal gravame; b) le ragioni correlate
e alternative rispetto a quelle che sorreggevano la decisione
impugnata; c) la richiesta della riforma della sentenza. Lo stesso
Tribunale ha avuto modo di evidenziare (pag. 2 della sentenza):
“(…) è stato proposto come unico motivo d’appello l’asserita
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione riguardo
al capo della sentenza, in cui il giudice di primo grado aveva
illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite
(….)”.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma in persona di
altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato,
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attestato lo stesso Tribunale, a prescindere da qualsiasi rigore

Proposta RG. 1238 del 2017 Tecnomediterranea srl

Equitalia

anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 18 aprile

DEPOSitATege ‘RIA
Roma,

2018

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