Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20325 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 26/07/2019), n.20325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6158-2017 R.G. proposto da:

S.S., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pilo Albertelii 1 presso lo

studio dell’avvocato Lucia Camporeale;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, STATO ITALIANO, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Roma, depositata il 2 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che chiede la

rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione

perchè voglia valutare, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, di

disporre che la Corte pronunci a Sezioni Unite; nel merito, che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento

di competenza proposto dall’avvocato Salvatore Stara, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO

Salvatore Stara, imputato del reato di calunnia, è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari. Il processo penale è proseguito innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e quindi alla Corte di cassazione. Poi, a seguito di annullamento con rinvio, il processo è tornato innanzi alla Corte d’appello di Cagliari e nuovamente alla Corte di cassazione, con ulteriore ricorso avverso la sentenza di legittimità e ulteriori istanze, tutte respinte sempre in sede di legittimità. All’esito del processo penale, lo Stata ha promosso innanzi al Tribunale di Roma azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato Italiano, per asserita responsabilità civile dei magistrati impegnati nei vari gradi

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, ritenendo che, essendo in discussione anche l’operato dei giudici di cassazione, il criterio di cui all’art. 11 c.p.c., imponesse lo spostamento del giudizio, anche per quanto concerne le condotte dei magistrati del distretto di Cagliari.

Avverso tale decisione lo Stara ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successive memorie. Lo Stato Italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il patrocinio ope legis dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno resistito con un unico controricorso.

Il Procuratore Generale ha rappresentato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe.

Con ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2008 questa Corte rilevava che, in relazione alla medesima vicenda relativa ad una coimputata dello S., era stato proposto un ricorso per regolamento di competenze di analogo tenore, rimesso alle Sezioni unite. Pertanto, differiva la trattazione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Dopo la pubblicazione della sentenza n. 14842 del 7 giugno 2018, il regolamento è stato nuovamente fissato sul ruolo.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 14842 del 2018, in attesa della cui pubblicazione è stata rinviata la trattazione del presente ricorso, è stato affermato il seguente principio di diritto: nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dalla legge cit., art. 4, comma 1; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p.e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c., secondo la regola del forum commissi delicti, sicchè spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 – 01).

Nel caso di specie, lo S. agisce in giudizio contro lo Stato Italiano per l’accertamento di plurime condotte addebitabili, secondo la pro-spettazione dell’attore, ai giudici del Tribunale di Cagliari, ai consiglieri della locale Corte d’appello, nonchè a taluni magistrati della Corte di cassazione.

Orbene, a prescindere dalla circostanza se la prospettazione attorea configuri o meno una situazione di “cooperazione a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria”, la cui sussistenza implicherebbe la necessaria trattazione unitaria della causa e quindi legherebbe, dal punto di vista della competenza territoriale, il destino dei magistrati di Cassazione a quello dei giudici di merito, deve rilevarsi quanto segue: per le cause che riguardano i magistrati sardi la competenza territoriale ex art. 11 c.p.p., appartiene al Tribunale di Roma; per le condotte addebitate ai giudici della Corte di cassazione non trova applicazione il citato art. 11 c.p.p., perciò la competenza territoriale si radica a Roma ai sensi dell’art. 25 c.p.c.; quindi, per gli uni e per gli altri, l’ufficio territorialmente competente è il Tribunale di Roma e non sussiste alcun criterio di collegamento che giustifichi lo spostamento della causa a Perugia.

Conseguentemente, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Poichè il giudizio ha avuto inizio in data 26 aprile 2016, in tema di spese processuali trova applicazione l’art. 92 c.p.c., nella versione modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale è possibile disporne la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale disposizione, peraltro, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò posto, deve rilevarsi che la decisione dell’istanza proposta dallo S. ha implicato la soluzione di una questione di diritto obiettivamente controversa e contrastata, sulla quale si è reso necessario l’intervento regolatore delle Sezioni unite. Ricorrono quindi le condizioni per disporre la compensazione delle spese processuali già in base della versione originaria dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione applicabile ratione temporis, stante l’assoluta novità della quesitone trattata. A maggior ragione, le spese vanno compensate alla luce delle sentenze apportate della citata sentenza additiva della Corte costituzionale.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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