Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20325 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32473-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO

34, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI FOGGIA, rappresentato

e difeso dagli avvocati FRANCESCO PAOLO PIANESE, PASQUALE PARISI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I UFFICIO TERRITORIALE

NAPOLI 2, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3841/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 4609/16, sez. 8, rigettava il ricorso proposto da P.L. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per Irpef e l’avviso di intimazione (OMISSIS) per irpef 2005.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello.

La CTR Campania, con sentenza 3841/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per avere il giudice d’appello negato la nullità od inesistenza della notifica della cartella di pagamento nonostante il disconoscimento di quest’ultima effettuato da esso ricorrente.

Lamenta inoltre la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all’avvenuto disconoscimento della fotocopia della relata di notifica prodotta in giudizio dall’Amministrazione.

La doglianza appare infondata.

Va premesso che sulla questione posta dal ricorrente la sentenza impugnata ha dato atto che la cartella di pagamento risultava notificata in data 30.6.10 a mani del contribuente e che il disconoscimento della notifica effettuato da quest’ultimo non era idoneo ad inficiare la predetta prova in quanto non era stata proposta la querela di falso.

Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018Cass. 3122/15; Cass. 4395/04).

E’ quanto avvenuto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha ritenuto l’avvenuta notifica in ragione della relata prodotta in giudizio, rigettando così implicitamente le censure sul punto del ricorrente ed affermando che, per quanto riguarda la effettiva consegna a quest’ultimo, avvenuta in data 30.6.10, non era stata proposta la querela di falso nonostante l’accertata sottoscrizione della relata da parte del P..

Nessuna omessa motivazione può dunque addebitarsi alla sentenza impugnata la quale ha effettuato una valutazione complessiva del documento in questione ritenendone la piena efficacia rappresentativa.

Per quanto concerne poi la richiesta di rinvio del procedimento per essere stata proposta in data 1.3.19 querela di falso innanzi al tribunale di Napoli, la stessa non merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicchè, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità.(Cass. 11327/17).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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