Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20324 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20324 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
nel procedimento 1471 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza richiesto
d’ufficio dal tribunale di Locri con ordinanza in data 20/21.12.2016,
nella causa tra
GALLO SERAFINA
e
COMUNE di BOVALINO;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2018 del
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Gianfranco Servello, che ha chiesto dichiararsi la competenza per
materia del giudice di pace di Locri,

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Comune di Bovalin-o ingiungeva a Serafina Gallo il pagamento della somma
di euro 1.032,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui

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Data pubblicazione: 31/07/2018

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all’art. 15, 3Q e 6° co., dec. Igs. n. 114/1998 in materia di commercio e vendite
straordinarie.
Serafina Gallo conveniva innanzi al giudice di pace di Locri il Comune di
Bovalino, in tal guisa proponendo opposizione.
Con ordinanza del 17.10.2014 l’adito giudice dichiarava la propria

L’opponente riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Locri.
Con ordinanza in data 20/21.12.2016 il tribunale di Locri, a sua volta,
opinava per la competenza ratione materiae del giudice di pace di Locri e
formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Esponeva che la materia cui ineriva l’irrogata sanzione, esulava da quelle
riservate ex art. 22 bis della legge n. 689/1981 alla competenza del tribunale ed
al contempo che la sanzione era di importo tale da non superare il limite
massimo della competenza per valore del giudice di pace.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza ratione materiae del giudice di pace di Locri.
Ed invero la fattispecie de qua agitur non è riconducibile a nessuna delle
ipotesi, riservate alla competenza per materia del tribunale, di cui al 4° co.
dell’art. 6 del dec. Igs. n. 150/2011.
In pari tempo la fattispecie

de qua

non ricade entro i termini della

competenza per valore del tribunale, quali delineati dal 5° co. del citato art. 6.
Opera pertanto il disposto del 3° co. dell’art. 6 del dec. Igs. n. 150/2011, a
tenor del quale, “salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze

incompetenza per materia e la competenza del tribunale.

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stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice
di pace”.
D’altronde questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che l’opposizione
avverso l’ordinanza – ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione del divieto di ampliare una struttura di vendita, di cui

pace, e non del tribunale, poiché la disposizione violata non risponde ad esigenze
di razionalizzazione del territorio, ma attiene alla disciplina del commercio, con la
conseguenza che non ricade in materia di “edilizia ed urbanistica”, ai sensi
dell’art. 22 bis, 2° co., lett. c), della legge 24.11.1981, n. 689 (vigente “ratione
temporis”) (cfr. Cass. ord. 23.10.2014, n. 22595).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Locri,
dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
Il della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

Or.POtITATO IN CANCELLERIA
Roma, .

LUG,2015 ,

all’art. 8 del dec. Igs. 31.3.1998, n. 114, spetta alla competenza del giudice di

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