Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20324 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 26/07/2019), n.20324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8686-2017 R.G. proposto da:

S.S., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pilo Albertelli 1 presso lo

studio dell’avvocato Lucia Camporeale;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, STATO ITALIANO, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Roma, depositata il 7 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che chiede la

rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione

perchè voglia valutare, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, di

disporre che la Corte pronunci a Sezioni Unite; nel merito, che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento

di competenza proposto dall’avvocato Salvatore Stara, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO

Salvatore Stara ha proposto istanza per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 7 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dall’attuale ricorrente nei confronti di vari magistrati della Corte di cassazione per non essersi pronunciati su una specifica istanza di trattazione in pubblica udienza del ricorso n. 981/2016 R.G.

In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto territorialmente competente il Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., venendo in discussione l’operato di magistrati con sede di servizio in Roma.

Lo Stato Italiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti chiedendo che, rigettata l’istanza dello Stara, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia.

Il Procuratore Generale ha rappresentato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe.

Lo Stara ha depositato una memoria difensiva con la quale ha segnalato che, in altra vicenda analoga, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza del 3 novembre 2017.

All’esito della camera di consiglio del 29 novembre 2017, la trattazione del ricorso è stata differita in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Dopo la pubblicazione della sentenza n. 14842 del 7 giugno 2018, il regolamento è stato nuovamente fissato sul ruolo.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 14842 del 2018, in attesa della cui pubblicazione è stata rinviata la trattazione del presente ricorso, è stato affermato il seguente principio di diritto: nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, della legge cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p.e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c., secondo la regola del forum commissi delitti, sicchè spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 – 01).

Nel caso di specie, i fatti per il cui accertamento lo Stara agisce in giudizio sono, secondo la prospettazione dell’attore, riferibili unicamente a magistrati della Corte di cassazione.

Conseguentemente, come già stabilito dalle Sezioni unite nel regolamento di competenza rimesso alla sua decisione, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Poichè il giudizio ha avuto inizio in data 26 aprile 2016, in tema di spese processuali trova applicazione l’art. 92 c.p.c., nella versione modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale è possibile disporne la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale disposizione, peraltro, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ciò posto, deve rilevarsi che la decisione dell’istanza proposta dallo Stara ha implicato la soluzione di una questione di diritto obiettivamente controversa e contrastata, sulla quale si è reso necessario l’intervento regolatore delle Sezioni unite. Ricorrono quindi le condizioni per disporre la compensazione delle spese processuali già in base della versione originaria dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione applicabile ratione temporis, stante l’assoluta novità della quesitone trattata. A maggior ragione, le spese vanno compensate alla luce delle novità apportate della citata sentenza additiva della Corte costituzionale.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA