Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20324 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27492-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

A.B., già socio accomandatario dell’estinta Società NORD

EST TRASPORTI di A.B. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in (OMISSIS) presso il Dott. G.M., rappresentato

e difeso dall’avvocato ANDREA CARINCI;

– Controricorrente –

NORD EST TRASPORTI DI A.B. SAS IN LIQUIDAZIONE, TRUST

PERSONALE DI GARANZIA A FAVORE DEI CREDITORI DELLA A.

TRASPORTI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 489/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Forlì, con sentenza n. 200/14, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto dalla società Trust personale di garanzia a favore dei creditori della società A. Trasporti di A.B. & C sas avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta registro, ipotecaria e catastale 2013.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 489/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, sostenendo che l’atto impugnato non rientrava tra quelli ricorribili innanzi la Commissione tributaria.

Con il secondo motivo l’Agenzia contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa anzichè proporzionale alle applicate tasse ipotecarie e catastali.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha definitivamente chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare quell’atto che, ancorchè non rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia tuttavia un provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. 23469/17; Cass. 3775/18).

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso l’ormai consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18; Cass. 21614/16; Cass. 25478/15).

Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi è stato anche molto di recente riconfermato da questa Corte anche in riferimento all’l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, laddove ha affermato che detta imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. 19167/19).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della Agenzia ricorrente secondo cui, poichè nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Il ricorso va, quindi, respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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