Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20324 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.23/08/2017),  n. 20324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1026-2014 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 23,

presso lo studio CAROSELLI, rappresentato e difeso dell’avvocato

ATTILIO CAROSELLI dall’avvocato GIANNI CARRUS giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 266/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 17/04/2013 e depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Lanusei, conseguente alla proposizione di domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni del de cuius S.S., proposta da S.A., + ALTRI OMESSI

Avverso la menzionata sentenza proponevano appello S.B. e S.G.A. e, la Corte di appello di Cagliari, per quanto ancora di interesse, nella resistenza degli appellati, riteneva l’infondatezza del gravame per non essere stata fornita la prova di un possesso esclusivo ad usucapionem del fondo contraddistinto con il foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS).

Con ricorso notificato il 12/12/2013, S.B. ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte territoriale, prospettando tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e degli artt. 1140, 1102 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

S.A., + ALTRI OMESSI

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con il primo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., che regola la corrispondenza tra chiesto e domandato, deducendo che l’eccezione sulla comproprietà e/o compossesso del bene sarebbe stata rilevata dal giudice di ufficio, per cui sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione.

La censura è infondata.

La questione della comunione del fondo de quo costituisce presupposto dello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, nel senso che è la richiesta proposta a giustificarne l’esame ai fini della legittimazione processuale.

In altri termini, è la stessa legittimazione processuale a richiedere lo scioglimento della comunione ereditaria a giustificare l’esame della questione.

Dunque non vi era necessità di alcuna eccezione a fondare l’accertamento espletato, dovendo il giudice pronunciarsi in merito allo scioglimento, previo accertamento della proprietà comune ovvero esclusiva dei beni in contestazione.

Con il secondo motivo il ricorrente nel dedurre un’errata interpretazione dell’art. 342 c.p.c., si duole che il giudice di merito abbia ritenuto generiche le doglianze, specificate solo con la comparsa conclusionale, mentre egli già nei primi scritti difensivi aveva contrastato la decisione di primo grado.

Anche le doglianze relative ad una supposta violazione dell’art. 342 c.p.c., è infondata.

Invero l’esercizio del potere di diretto esame degli atti prodotti nel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando con puntualità i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il rispetto del principio di autosufficienza. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendo riportarne il contenuto nel ricorso nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20405/2006).

Nella specie tutto ciò non viene dedotto, proponendo il ricorrente una generica censura con la quale viene asserita la completezza e l’esaustività dell’atto di appello, senza alcuna specificazione.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violaione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in riferimento agli artt. 1140,1102 e 1158 c.c., deducendo un errata decisione dei giudici di merito in ordine alla domanda riconven5zionale, per avere omesso l’esame delle prove a sostegno dell’intervenuto acquisto per usucapione del terreno.

La censura non può trovare ingresso, giacchè la Corte d’appello, quanto alla reiezione della domanda riconvenzionale, ha chiarito che le attività indicate dal S., precisamente la coltivazione e l’allevamento del bestiame in modo esclusivo, non costituivano condotta incompatibile ed inconciliabile con il pari utilizzo del fondo da parte degli altri comproprietari. In tal senso deponevano la libera accessibilità al fondo, fino al 2001 (per mancata recinzione dello stesso), da parte di tutti i comproprietari e la conduzione in affitto del terreno da parte di fino al 1995, il cui canone era stato corrisposto esclusivamente alla madre dei comproprietari.

Orbene costituisce principio consolidato di questa Corte ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, in tema di comunione, che è idoneo soltanto un atto o un comportamento che renda totalmente impossibile agli altri comproprietari di proseguire un rapporto materiale con il bene, oltre a dovere denotare inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicchè, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (Cass. 11903/2015).

Ne consegue che il giudice territoriale ha fitto buon governo dei principi espressi da questa Corte in tema di maturazione dell’usucapione.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, dal momento che – quanto alla seconda censura – se l’art. 342 c.p.c., richiede espressamente che i motivi dell’appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatimi, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un’attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la considerazione è decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione nella sentenza impugnata si chiarisca che solo in comparsa conclusionale parte appellante (odierno ricorrente) abbia mosso la critica relativa alla valutazione fatta dal giudice di prime cure in ordine alle deposizioni testimoniali e alla attendibilità dei testi escussi.

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali per non avere gli intimati svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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