Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20323 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20323 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 28084-2017 proposto da:
LA SFINGE IMMOBILIARE & SERVIZI SRL IN
LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO DRAGONE;
– ricorrente contro
DE PASCALIS RAFFAELE;
– intimato avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il
08/07/2014;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
ritenuto che l’avv. Francesco Dragone, difensore di Raffaele De
Pascalis, ricorrente nel processo n. 20231/2014, definito con ordinanza

ricorso, con condanna della controparte, La Sfinge Immobiliare e
Servizi s.r.1., ricorre affinché, a correzione di materiale errore, venga
disposta la distrazione in favore del medesimo, dichiaratosi antistatario
nel controricorso;
considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata
distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il
presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine,
siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può
procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione
degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo
di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.;

P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo
della ordinanza di questa Sezione n. 27630/017, depositata il
21/11/2017, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi
l’espressione: “distratte in favore dell’avv. Francesco Dragone del Foro
di Lecce”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma 1’8/3/ 2018

n. 27630/2017, depositata il 21/11/2017, con la quale venne accolto il

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