Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20322 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20322 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 9418-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 96047640584, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2018
1899

contro

LUSETTI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA B. CROCE 49 sc. E int. 1, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO PIETRANGELI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO CAPPELLARO giusta delega

Data pubblicazione: 31/07/2018

in atti;
ASL PROVINCIA MANTOVA, in persona del Direttore
Generale

e

legale

rappresentante
tempore,
pro
Gi’M/jg
,v
c-1‘).
domiciliata in ROMA,r7P,LAZZA CAVOUR, presso
cancelleria della Corte di Cassazionerappresentata e

BOSCAINI, ANNALISA PULICA giusta delega in atti;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 26/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 22/01/2013 R.G.N. 203/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NATALE GAETANA;
udito l’Avvocato LOMBARDI MARCO per delega verbale
Avvocati PULICA ANNALISA, BOSCAINI GIANBATTISTA,
GULLI’ GIANFRANCO;
udito l’Avvocato PIETRANGELI ALESSANDRO per delega
verbale Avvocato CAPPELLARO ALBERTO.

difesa dagli avvocati GIANFRANCO GULLI’, GIANBATTISTA

RG 9418/2013
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto l’appello principale proposto dal Ministero

della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che, dichiarato il difetto di
legittimazione passiva della Asl e ritenuta la tempestività della domanda, aveva condannato
l’appellante a corrispondere a Cristian Lusetti l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992. La
Corte ha, invece, accolto l’appello incidentale e ha riconosciuto il diritto del Lusetti a percepire
la rivalutazione integrale dell’indennizzo secondo il tasso di inflazione, con effetto dalla data di

2. La Corte territoriale, rilevato che si era formato giudicato sulla ritenuta tempestività
della domanda, ha ribadito che l’azione correttamente era stata proposta nei confronti del
Ministero ed ha richiamato al riguardo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n. 12538/2011.
3. Quanto al merito il giudice di appello ha premesso che il consulente tecnico d’ufficio
aveva accertato che il Lusetti, affetto da epatite di tipo B, era stato contagiato, verosimilmente
durante l’allattamento, dalla madre Amedea Bertoli, la quale aveva contratto la malattia a
seguito di emotrasfusione resasi necessaria in occasione del parto.
4. La Corte territoriale ha ritenuto di potere ricondurre la fattispecie all’ipotesi prevista dal
comma 6 dell’art. 2 della legge n. 210/1992 ed ha evidenziato che il rapporto che lega il
neonato alla madre durante l’allattamento non è dissimile da quello che si realizza nel corso
della gestazione, perché anche in tal caso il bambino dipende totalmente dalla genitrice. Ha
quindi ritenuto di dovere fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione, che riconosce il diritto all’indennizzo in favore del «figlio contagiato durante la
gestazione».
5. Infine la Corte ha respinto anche il motivo d’appello con il quale il Ministero aveva
censurato la ritenuta riconducibilità della patologia alla VII anziché all’VIII categoria. Ha
richiamato le conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio ed ha evidenziato che le
stesse, corrette sotto il profilo medico legale e logico giuridico, non erano state specificamente
contestate.
6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Salute sulla base
di tre motivi ai quali hanno opposto difese Cristian Lusetti e l’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Padova. Il Lusetti ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. in vista
dell’adunanza camerale del 24 gennaio 2018, all’esito della quale il ricorso è stato rinviato a
nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica.

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decorrenza del beneficio.

RG 9418/2013

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt.
7, 112, 114 e 123 del d.lgs. n. 112 del 31/3/1998» e sostiene che, quanto alla domanda di
condanna, doveva essere affermata la legittimazione passiva della ASL di Mantova. Richiama il

modalità del trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in tema di salute umana, ed
evidenzia che la legittimazione passiva del Ministero rimane circoscritta al solo accertamento
del diritto all’indennizzo e non può essere estesa alla domanda di condanna, perché il
pagamento deve essere effettuato dalla Regione, alla quale lo Stato ha provveduto a trasferire
i fondi necessari.
1.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., addebita alla
sentenza impugnata «contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze
della disposta consulenza tecnica medica d’ufficio», per non avere la Corte territoriale tenuto
conto di quanto evidenziato dal Ministero appellante in relazione alle caratteristiche del quadro
patologico, caratterizzato da «buon compenso anatomico e metabolico, con modesta flogosi e
lieve fibrosi, nonché sfumato rialzo delle transaminasi».
1.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, della
legge n. 210/1992 perché la disposizione è chiara nel limitare l’estensione del beneficio al
soggetto contagiato durante la gestazione, alla quale non può essere equiparato l’allattamento.
Conseguentemente non poteva essere riconosciuto il diritto del Lusetti, essendo pacifico che la
madre aveva subito la trasfusione dopo il parto.
2. La prima censura è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto formatosi nella giurisprudenza
della Sezione Lavoro, hanno affermato il principio secondo cui « in tema di controversie
relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che
hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al
beneficio, sussiste la legittimazione passiva dei Ministero della Salute, in quanto soggetto
pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi
chiede la prestazione assistenziale» ( Cass. S.U. n. 12538/2011; negli stessi termini fra le più
recenti Cass. n. 8960/2018; Cass. n. 28262/2017; Cass. n. 18862/2016). La richiamata
pronuncia è stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già

2

d.M. 26/5/2000 e l’Accordo Stato/Regioni dell’8.8.2001, con i quali sono stati stabiliti termini e

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destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e, pertanto, anche in relazione a tale
domanda va letta la ritenuta legittimazione passiva del Ministero ( Cass. n. 29311/2011).
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Per le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
legge 7 agosto 2012 n.134 ( pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, la motivazione è censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di
“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le
parti”.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881 e Cass.
S.U. 7.4.2014 n. 8053) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori
parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ha la
finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non
strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione
nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello
ius litigatorís, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva
solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, « in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.».
Nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie, poiché la Corte territoriale, sia pure con
motivazione sintetica, ha indicato le ragioni per le quali la patologia riscontrata doveva essere
ascritta alla VII e non all’VIII categoria, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio ed
evidenziando che era mancata da parte del Ministero appellante una specifica contestazione dei
criteri medico-legali indicati dall’ausiliare.
Una volta esclusa la violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, l’ammissibilità
delle censure prospettate nel ricorso va valutata alla luce del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., che non riguarda la motivazione della sentenza ma concerne, invece, l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere
decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un
fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque

16}i,
3

RG 9418/2013
preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie astrattamente rilevanti.
Il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. solo
qualora il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie, poiché il ricorso, nel fare leva sulle
controdeduzioni tecniche formulate dal consulente di parte, si duole non dell’omessa

alla gravità del quadro patologico riscontrato e sollecita, quindi, un giudizio di merito, non
consentito alla Corte di legittimità.
3. Resta da valutare la terza censura, con la quale il ricorrente si duole dell’errata
interpretazione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 210/1992.
Occorre premettere che l’art. 2, nella sua formulazione originaria, si limitava a prevedere i
criteri per la quantificazione e la liquidazione dell’indennizzo, stabilendo, altresì, che lo stesso,
in caso di decesso del danneggiato, dovesse essere sostituito da un assegno una tantum da
erogare ai soggetti indicati nel comma 3.
Il primo intervento che rileva in questa sede è stato attuato dal legislatore con l’art. 6 del
d.l. 28.8.1995 n. 362, che ha sostituito integralmente il testo dell’art. 2, stabilendo, al comma
6, che « i benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che risultino contagiati
dai soggetti di cui all’articolo 1». Il decreto non è stato convertito ma, da un lato, la sua
disciplina è stata integralmente riversata nei decreti legge n. 448 del 30.10.1995 ( art. 6) e n.
553 del 29.12.1995 ( art. 6), dall’altro gli effetti prodotti dalla decretazione d’urgenza sono
stati fatti espressamente salvi dalla legge n. 4 del 1997, con la quale si è previsto che «restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti legge

28 agosto 1995 n. 362, 30 ottobre 1995 n. 362,

29 dicembre 1995 n. 553…..».
Con l’art. 6 del d.l. n. 89 del 26.2.1996 il legislatore, nel reiterare la disciplina dettata dai
precedenti decreti, ha apportato modifiche al testo del comma 6 dell’art. 2, come modificato
dallo stesso decreto, limitando la tutela « al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti
di cui all’articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione».
Al richiamato decreto legge, egualmente non convertito, hanno fatto seguito il d.l.
26.4.1996 n. 224 ( i cui effetti sono stati fatti salvi dalla richiamata legge n. 4/1997 al pari di
quelli prodotti dal d.l. n. 89/1996), il d.l. 1°.7.1996 n. 344, il d.l. 30.8.1996 n. 450, il d.l.
23.10.1996 n. 548 (convertito nella legge n. 641/1996 che ha fatto salvi gli effetti dei d.l. n.
344/1996 e 450/1996), il d.l. 4.4.1997 n. 92 ed infine la I. 25.7.1997 n. 238, che ha reiterato

4

valutazione di un fatto, bensì dell’erroneità delle conclusioni formulate dall’ausiliare in ordine

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la disciplina dell’art. 2 della legge n. 210/1992, come modificato dal d.l. 458/1996, limitando
la tutela al coniuge ed al figlio contagiato durante la gestazione, ed ha anche sanato gli effetti
del d.l. n. 92/1997.
In sintesi, ribadito che di tutti i decreti succedutisi nell’arco temporale 1995/1997 il
legislatore ha espressamente fatto salvi gli effetti, «a partire dal decreto legge n. 362 del 1995
e fino al decreto legge n. 89 del 1996, il diritto all’indennizzo spettava a tutti i terzi contagiati
dagli emotrasfusi; dopo l’entrata in vigore di tale ultimo atto normativo la tutela è stata
limitata al coniuge ed al figlio contagiato durante la gestazione» ( Corte Cost. n. 461/2005).

diritto soggettivo alla prestazione economica a carattere assistenziale ( Cass. S.U. n.
10418/2006) in favore dei soggetti, indicati nello stesso art. 1, che abbiano riportato una
«menomazione permanente della integrità psico-fisica» a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge ( comma 1) o risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di
sangue (comma 2) o, infine, «presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali »
(comma 3). La norma trova il suo fondamento, quanto al comma 1, nei principi richiamati dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 307/1990, e, quindi, sostanzialmente, nell’art. 32 Cost.,
in collegamento con l’art. 2, perché volta ad operare il bilanciamento tra il sacrificio della
salute di ciascuno e la tutela della salute degli altri, che sta alla base dell’obbligatorietà del
trattamento. Negli altri casi, invece, viene in rilievo il dovere di solidarietà sociale, di cui agli
artt. 2 e 38 Cost., perché « in un’ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole il
legislatore ordinario può individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o ritenute meritevoli, in
cui la collettività partecipa, con un indennizzo, a compensare tale danno altrimenti non
risarcibile »( Cass. S.U. n. 8064/2010).
Ricostruita in detti termini la

ratio dell’intervento normativo ed esaminata nel suo

complesso la disciplina, come risultante all’esito dei successivi interventi legislativi e di plurime
pronunce di incostituzionalità di tipo additivo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la
richiamata pronuncia n. 8064/2010, hanno evidenziato che il diritto all’indennizzo sorge ed è
«ancorato alla sussistenza di un danno permanente alla salute » e «predica una soglia di
danno minimo al di sotto della quale non sorge». Hanno aggiunto che su un piano distinto
rispetto a quello dell’insorgenza del diritto si pone la limitazione temporale della provvidenza
assistenziale, in relazione alla quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità e
dando attuazione a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/1996, ha
introdotto un regime differenziato, riconoscendo solo ai danneggiati in conseguenza di
vaccinazioni obbligatorie un assegno una tantum, a compensazione del danno per il periodo
compreso fra la data di manifestazione dell’evento e quella di riconoscimento dell’indennizzo.

3.1. Ciò premesso, occorre evidenziare che l’art. 1 della legge n. 210/1992 riconosce il

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3.2. La conoscenza del danno, del superamento della soglia minima indennizzabile, della
derivazione della lesione dalla vaccinazione obbligatoria o dall’emotrasfusione rileva, invece, ai
fini dell’esercizio del diritto, che il legislatore ha sottoposto al termine di decadenza triennale,
inizialmente applicabile ai soli casi di vaccinazione obbligatoria e di contagio da HIV, e poi
esteso anche all’epatite post-trasfusionale ( dapprima dall’art.7, comma 4, del d.l. n. 548/1996
e poi dall’art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997 che ha sostituito l’art. 3, comma 1, della I.
n. 210/1992).
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 hanno ritenuto

post-trasfusionali già manifestatesi alla data di entrata in vigore della nuova normativa, azioni
originariamente soggette al solo termine di prescrizione decennale. Hanno precisato, in
motivazione, che ben può il legislatore introdurre, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della nuova normativa, un termine applicabile all’esercizio di diritti sorti anteriormente,
purché il fine acceleratorio perseguito non determini un eccessivo sacrificio dell’interesse del
privato alla tutela del proprio diritto, come potrebbe accadere in caso di disposizioni retroattive
o che dettino un regolamento irrazionale della materia.
In tal modo è stata rimarcata la distinzione fra il momento di insorgenza del diritto, che si
correla alla manifestazione del danno irreversibile, e l’esercizio del diritto stesso.
3.3. E’ sulla base dei principi sopra richiamati che va risolta la questione che qui viene in
rilievo, relativa all’individuazione della normativa applicabile in caso di contagio derivato o
indiretto.
Ribadito che la decretazione d’urgenza succedutasi negli anni 1995/1996 è stata fatta
espressamente salva dalla legge n. 4 del 1997 quanto agli atti, ai provvedimenti ed ai
«rapporti giuridici sorti», si deve ritenere che per effetto dei decreti nn. 362/1995, n.
448/1995 e n. 553/1995 il diritto all’indennizzo sia sorto in favore di tutti i contagiati dai
soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 210/1992 che al momento dell’ entrata in vigore del
primo dei decreti citati, o nell’arco temporale di vigenza degli stessi, fossero affetti da danni
irreversibili, inquadrabili, a quella data, sia pure alla stregua di un mero canone di equivalenza,
in una delle infermità classificate dal d.P.R. n. 915/1973. In altri termini, ai fini
dell’individuazione della normativa applicabile, occorre riferirsi alla data di manifestazione del
danno, che segna la nascita del diritto, e non a quella, che rileva ai diversi fini della decorrenza
dell’indennizzo, della presentazione della domanda né a quella della conoscenza della malattia
e della derivazione causale della stessa, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo del
termine di decadenza.
3.4. Né a conclusioni diverse conduce la circostanza che di tutti i decreti richiamati al
punto 3 il legislatore abbia previsto un’applicazione limitata agli anni 1995, 1996 e 1997, posto

6

M

applicabile il termine di decadenza alle azioni relative ai danni irreversibili derivati da epatiti

RG 9418/2013
che detta limitazione, inserita anche nell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 548/1996, convertito in
legge n. 641/1996, e nell’art. 1, comma 8, della legge n. 238 del 1997, si può giustificare solo
correlandola alla previsione della copertura finanziaria, prevista, dai decreti e dalla legge,
unicamente in relazione alle annualità indicate.
3.5. Così ricostruito ed interpretato il quadro normativo, va detto che dalla sentenza
impugnata, risulta solo che Cristian Lusetti, nato il 7.12.1975, è stato contagiato durante
l’allattamento dalla madre, la quale aveva subito la trasfusione in occasione del parto, ed ha
proposto in via amministrativa domanda per il riconoscimento dell’indennizzo in data 11 luglio

Il contagio, quindi, si colloca temporalmente in data di gran lunga antecedente a quella
dell’entrata in vigore del d.l. n. 361/1995 sicché, qualora a detta data la malattia si fosse già
manifestata, sarebbe del tutto priva di rilevanza la questione interpretativa prospettata nel
ricorso, posto che, non figurando nel richiamato d.l. la limitazione inserita solo a far tempo dal
febbraio 1996, il diritto andrebbe comunque riconosciuto, a prescindere dalla contestata
equiparazione fra gestazione ed allattamento, essendo pacifica la derivazione causale da un
soggetto rientrante nella categoria di beneficiari prevista dall’art. 1, comma 3, della legge n.
210/1992.
Nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione non può consistere in un mero
interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi
sulla controversia, bensì deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla
parte dall’eventuale accoglimento del gravame, utilità che deve potere essere desunta dagli
elementi che il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso.
Corollario del principio è che qualora, come nella fattispecie, venga in rilievo una norma di
legge che sia stata oggetto di ripetuti interventi manipolativi da parte del legislatore, è
innanzitutto necessario che il ricorrente fornisca alla Corte di legittimità i dati di fatto necessari
per individuare la normativa applicabile ratione temporis.A- 1121″

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3.6. Poiché detti dati difettano nella fattispecie, il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate, per ciascun controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la
norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni
dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente
esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento
del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

7

2005.

RG 9418/2013
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate per ciascun controricorrente in C 3.000,00 per competenze professionali
ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

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