Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20322 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 10/10/2016), n.20322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2638/2014 proposto da:

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D’OTRANTO S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20/13,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CATALDO MOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

C.D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3161/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/09/2013, R.G. N. 772/2012;

udita la relazione della causa svelIa nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CATALDO MOTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16/9/2013, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò illegittimo, con le conseguenti statuizioni reintegratorie, il licenziamento disciplinare intimato dalla Società di Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto a C.D.A., lavoratore part-time a tempo indeterminato con mansioni di autista, con note aziendali del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

2. Rilevò la Corte che nelle lettere di contestazione disciplinare non erano indicati, tanto meno tempestivamente, comportamenti che giustificassero l’adozione della massima sanzione afflittiva, risultando evidenziate soltanto alcune discrasie tra i dati risultanti da alcuni rifornimenti di carburante ed i chilometri percorsi dall’automezzo affidato al lavoratore, mentre solo con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado la datrice di lavoro aveva contestato al C. di aver simulato il rifornimento di carburante dell'(OMISSIS), incassandone il corrispettivo.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Società sulla base di unico motivo. Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, delle contestazioni disciplinari poste a base del licenziamento e delle risultanze istruttorie in atti. Rileva che la sentenza, omettendo l’esame completo del testo delle contestazioni disciplinari rivolte dalla società al dipendente, ne sviluppa una ricostruzione e conseguente valutazione sino a giungere a conclusioni estranee all’effettivo andamento dei comportamenti censurati, tra l’altro omettendo di considerare una parte della contestazione disciplinare relativa all’episodio dell'(OMISSIS). Osserva che la Corte d’appello ha sostanzialmente affermato che la Società avrebbe dovuto esporre al C. la qualificazione giuridica che essa dava ai comportamenti contestati. Rileva che la stessa aveva erroneamente posto in rapporto consequenziale l’episodio dell'(OMISSIS) e l’ulteriore contestazione attinente ai rilevati consumi anomali di carburante. Evidenzia, inoltre, che era stato omesso l’esame delle risultanze istruttorie, le quali avevano dato conferma della veridicità dei comportamenti contestati.

2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato chiaramente che i fatti cristallizzati nelle lettere di contestazione, consistenti in consumi anomali in alcune giornate e nella mancata effettuazione del rifornimento di carburante risultante dalla cedola emessa nella giornata dell'(OMISSIS), in difetto di indicazione di connessi comportamenti fraudolenti (quali, ad esempio, l’asporto del carburante dal mezzo aziendale per farne uso personale) non erano sufficienti ad integrare fatti disciplinarmente rilevanti. Il ragionamento della Corte, pertanto, si muove sul piano meramente fattuale e non involge questioni attinenti alla qualificazione del fatto, nel rispetto dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 16190 del 16/11/2002, Rv. 558561: “la contestazione dell’addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, cosi da garantire un’adeguata difesa dell’incolpato; l’immodificabilità della causa di licenziamento riguarda, quindi, solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice”). Quanto alla restante parte la censura, così come articolata, va rammentato che, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 Rv. 627790) “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”. La ricorrente, in sostanza, si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella offerta dai giudici del merito, non consentita in questa sede (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: “La Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti”).

4. Sulla base di quanto argomentato il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese del giudizio di legittimità, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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