Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20321 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20321 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 16357-2013 proposto da:
FAZIO

FRANCESCO

C.F.

FZAFNC56P01I655Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato
2018
1724

rappresentato

e

DOMENICO

TOMASSETTI,

difeso

dall’avvocato

ANTONIO CIMINO giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO
C.F. 02865540799, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in

dell’avvocato MARIO MURONE, che la
rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2012 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il
25/06/2012 R.G.N. 222/2009.

ROMA, VIA VALADIER 1, presso lo studio

R.G.16357/2013

RILEVATO CHE:

la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto parzialmente il ricorso avverso la
decisione del Tribunale di Lametia Terme, il quale aveva rigettato integralmente la

l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, con cui lo stesso chiedeva di accertare il
suo diritto all’incremento della retribuzione di posizione e alle indennità di esclusività e
di svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura complessa di cui agli artt. 40 e
42 del c.c.n.l. 1998/2001 per il personale della sanità – area della dirigenza medica e
veterinaria, avvenuto, prima in virtù di un formale incarico ai sensi dell’art. 18 dello
stesso contratto collettivo, e poi, di fatto, dall’1/11/2002 al 21/1/2007;
la Corte territoriale, escluso l’incremento per le prestazioni derivanti dal
conferimento dell’incarico ex art. 18 c.c.n.l. perché diversamente indennizzate, ha
riconosciuto gli emolumenti richiesti dal Fazio soltanto fino – al 20/3/2006, ritenendo
che lo stesso avesse dato la prova della direzione di struttura complessa unicamente
in relazione a detto periodo, mediante allegazione di un documento di provenienza dai
vertici aziendali che lo indicavano quale responsabile del servizio veterinario e che
qualificavano tale Ufficio come struttura complessa; per quanto riguarda il restante
periodo invocato (20/3/2006 – 21/1/2007), invece, ha negato la sussistenza del
diritto alle differenze retributive in capo all’appellante, escludendo che la prova dello
svolgimento di fatto di direzione di struttura complessa potesse essere dedotta dal
mero elemento negativo del mancato affidamento dell’incarico a terzi alla stessa data;
avverso tale decisione interpone ricorso Francesco Fazio con due motivi, illustrati
da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso l’Asp di Catanzaro.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.,
parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi, in particolare degli artt. 35 e 36 Cost., dell’art. 2103 cod.
civ. e dell’art. 52 d.lgs. n.165/2001, nonché degli artt. 40 e 42 del c.c.n.l. 1998/2001,

domanda di Francesco Fazio, dirigente veterinario di struttura semplice presso

richiamati dall’art. 36 del c.c.n.l. 2002/2005 comparto sanità”; in base alle norme
richiamate in epigrafe, la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto
all’integrazione delle differenze retributive sia per l’indennità di posizione minima
unificata che per l’indennità di esclusività previste per il secondo livello di dirigenza a
partire dal!’ 1/11/2002 al 21/1/2007, atteso che, in base al c.c.n.l. dell’8/6/2000, ia
maggiore retribuzione dovuta ai direttori di struttura complessa non era più regolata
attraverso la modulazione della parte variabile della retribuzione di posizione, e che

corrispondere nella misura massima ai dirigenti di struttura complessa;
nella seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., si
lamenta “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”; la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione insufficiente in ordine
al fatto che, non essendo presente nel servizio veterinario la struttura semplice, il
facente funzioni, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n.502/1992, così come modificato dall’art. 1
d.lgs.254/2000, che vi aveva introdotto il comma 15

terdecies, avrebbe dovuto

intendersi quale direttore di struttura complessa;
la prima censura è inammissibile;
parte ricorrente deduce come violazione e falsa applicazione di norme di legge e
dei contratti collettivi un vizio di motivazione, atteso che, in effetti, sulla materia
oggetto della censura la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi ad
accertare che “…la prova dello svolgimento da paree del Fazio delle mansioni di
dirigente della struttura complessa aziendalé citata in narrativa, sussista fino al
20/03/2006” (p. 3 sent.); la censura non si confronta con detto accertamento di fatto,
la cui valenza rimane, pertanto, incontestata;
la seconda censura è egualmente inammissibile;
dedotta come vizio di insufficiente motivazione, la censura si limita a sollecitare
una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio in sede di legittimità (Sez.
Un. 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013,
21485/2011, 9043/2011,20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), che
pone la doglianza fuori dal perimetro dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel testo
applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25/06/2012);

2

era stata prevista (art. 36) un’indennità di esclusività del rapporto in misura fissa, da

in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei
confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ìn

per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18 aprile 2018

Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15

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