Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20321 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5295-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SABLONE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4361/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 21031/15, sez 24, accoglieva il ricorso proposto da R.L. avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS).

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 4361/10/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per sulla base di due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la Commissione regionale ritenuto l’atto di accertamento catastale privo di idonea motivazione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, norma a carattere speciale tendente a sopperire al mancato aggiornamento delle rendite catastali eliminando le sperequazioni esistenti in uno stesso comune in ragione del rilevante periodo di tempo trascorso, in riferimento alla quale gli atti di riclassamento necessitano di una motivazione limitata all’accertamento dei presupposti previsti dalla legge.

I due motivi, tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In tale contesto questa Corte ha altresì precisato che la motivazione della sentenza impugnata deve anche dare conto della incongruità del classamento dell’immobile rispetto a fabbricati similari.

In questa ipotesi l’atto impositivo è tenuto ad indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass. 25037/17).

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

La sentenza impugnata si è attenuta ai dianzi indicati principi affermando che l’avviso di accertamento mancava di concreta specificazione degli elementi fattuali che hanno concorso alla rivalutazione e che lo stesso era basato su generiche affermazioni di interventi di riqualificazione urbana prive di indicazioni sugli interventi di trasformazione intervenuti nella microzona. Ha altresì correttamente evidenziato che l’avviso era inidoneo a dar conto del perchè l’appartenenza ad una data microzona comportasse necessariamente l’attribuzione di una più elevato classamento.

Il ricorso va quindi rigettato. La novità della questione ed i non uniformi orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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