Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20321 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18858-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BASTOGI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Bastogi s.p.a. del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione a fronte della richiesta di rimborso, costituita dall’esposizione di credito IRPEG nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1979 da società incorporata, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisone sfavorevole, condannando l’Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta sulla quale riconosceva la debenza di interessi anatocistici sino al 3 luglio 2006 (ovvero prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006).

In particolare, il Giudice di appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte, riteneva che l’indicazione di un credito in dichiarazione costituisse istanza di rimborso per cui il corrispondente diritto alla restituzione potesse essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta sulla dichiarazione, su cui si forma il silenzio rifiuto impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l’amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione. Ha, altresì, ritenuto dovuti gli interessi anatocistici sulle somme dovute al contribuente per il ritardato rimborso dei crediti fiscali.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, premesso di avere da subito contestato, con eccezione accolta dal giudice di primo grado, la sussistenza del dedotto credito per assoluta mancanza di prova non essendo sufficiente la mera esposizione in dichiarazione, deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 38 e 43 e art. 2697 c.c., laddove la Commissione regionale aveva ritenuto che l’esposizione del credito di imposta in dichiarazione, spirati i termini di controllo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, artt. 36 bis, 38 e 43 da parte dell’Ufficio avesse cristallizzato il diritto al rimborso che, quindi, era dovuto.

2. Con il secondo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito in L. n. 248 del 2006, si deduce l’errore in diritto nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello nel riconoscere gli interessi anatocistici sino all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

3. Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce del principio applicabile alla fattispecie statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5069/2016 seguita da Cass. n. 12557/2016 secondo cui “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”.”.

4. E’ fondata anche la seconda censura. Questa Corte (sentenza n. 17993/2012) ha, infatti, statuito che in tema di rimborsi d’imposta (nella specie relativi ad IRPEG), gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso di imposta al contribuente non sono dovuti a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c., continua ad applicarsi per il periodo anteriore, attesa la portata innovativa e non interpretativa dell’art. 37, comma 50, citato.

Ne consegue che in applicazione del disposto dell’art. 1283 c.c., gli eventuali interessi inizieranno a decorrere solo dal giorno della domanda giudiziale ovvero per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi; presupposti questi tutti non vagliati dal Giudizio di appello.

5. Conclusivamente, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del merito per il riesame e il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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