Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20321 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24351-2009 proposto da:

UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY SRL (OMISSIS), già

denominata United International Pictures Srl, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato GIONTELLA MARCO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 4/07/08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La società Universal Pictures International ItalY s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/22/08, depositata il 30 settembre 2008.

Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e ad essa notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

L’intimata non si è costituita.

2. La predetta notificazione del ricorso è affetta da nullità – e non già da inesistenza -, non sanata in assenza di costituzione della parte (Cass., Sez. Un., n. 22641 del 2007).

Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di disporne la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle entrate presso la relativa sede (centrale o locale)”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati, delle parti;

che non sono state depositate nè memorie, nè conclusioni scritte;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, va ordinato il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., attesa la nullità della medesima.

P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c. attesa la nullità della medesima.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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