Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20320 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20320 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 5373-2013 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE
C.F. 01886690609, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che
2018
1723

la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTO SCALIA giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- ricorrente contro

RICCIOTTI

PATRIZIO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO

D’OTTAVI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO MASTRANGELI giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9132/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2012
R.G.N. 6072/2008.

48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

R.G. 05373/2013

RILEVATO CHE:

la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il ricorso dell’Ausl di Frosinone avverso la

legali, parl i .3.12.829 Euro, anticipate da Patrizio Ricciotti, medico del Pronto Soccorso,
chiamato in garanzia e manleva dall’Ausl nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi
di Bernardo Pantanella, paziente deceduto in seguito ad infarto;
la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la
posizione del medico fosse stata definita dalla pronuncia del Tribunale (n. 535/2006)
in qualità di Giudice Unico, nel giudizio risarcitorio intentato dagli eredi del Pantanella,
in cui, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Ricciotti’ sulla
domanda di rivalsa e manleva spiegata in suo danno dalla Ausl di Frosinone, il Giudice
aveva affermato la competenza giurisdizionale contabile e compensato le spese;
la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di rito che aveva dichiarato la
carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Corte dei Conti fosse
assimilabile a una pronuncia di proscioglimento del sanitario, avendo nella sostanza
accertato che lo stesso era stato erroneamente chiamato in giudizio davanti a quel
Giudice, e che pertanto, l’evento per il quale l’Azienda ospedaliera lo aveva chiamato
in manleva era attribuibile in via esclusiva a quest’ultima;
per la cassazione della sentenza ricorre l’Ausl di Frosinone con due motivi, cui
resiste con tempestivo controricorso Patrizio Ricciotti;
entrambe le parti hanno presentato memoria.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4, cod. proc. civ.,
parte ricorrente contesta “Formazione del giudicato esterno, ex art. 324 cod. proc. civ.
e 2909 cod. civ. quanto alla regolazione – in regime di compensazione – delle spese
legali afferenti le attività difensive svolte nel procedimento RG 2617/2003 definito dal

sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il diritto al rimborso delle spese

Tribunale di Frosinone con sentenza n.535/2006”; la censura – a carattere
pregiudiziale – riguarda la statuizione della sentenza del Tribunale di Frosinone n.
535/2006 quale Giudice Unico, avente ad oggetto la compensazione delle spese
processuali nel giudizio di manleva promosso dall’Ausl nei confronti del Ricciotti, sul
quale si sarebbe formato il giudicato esterno. Tale statuizione avrebbe dovuto
precludere la trattazione della pretesa avanzata dall’originario appellato da parte della
Corte territoriale, in quanto, la presenza di un giudicato esterno sul regolamento delle

al patrocinio legale ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. per l’area della dirigenza medica e
veterinaria;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ.,
deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.c.n.l. area relativa alla dirigenza
medica e veterinaria”; la pronuncia gravata avrebbe operato un’erronea ricognizione
della fattispecie astratta prevista nella richiamata disposizione contrattuale, e avrebbe
violato altresì i canoni interpretativi posti dalla giurisprudenza, secondo i quali,
dovendo – la pronuncia di mero rito – ritenersi priva di un accertamento del fatto
storico e della riferibilità dello stesso all’imputato, ad essa non potrebbe riconoscersi
efficacia di accertamento negativo in ordine alla responsabilità del sanitario;
le censure, esaminate congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;
la sentenza di mero rito del Tribunale di Frosinone n. 535/2006, passata in
giudicato il 17/10/2007, e allegata dal ricorrente, aveva accertato che nessun atto di
citazione era stato proposto direttarnente nei confronti dei anitari e che era stata
l’Azienda Usi di Frosinone a pretendere di essere garantita da questi rispetto a
qualsivoglia richiesta avanzata nei suoi confronti;
ha, perciò, deciso con una sentenza di mero rito:
a)

che gli eredi del danneggiato avrebbero dovuto rivolgere la loro

richiesta di risarcimento dei danni esclusivamente all’Ausl;
b)

che l’Ausl, qualora condannata, avrebbe potuto rivalersi sui medici

proponendo azione dinanzi alla Corte del Conti;
c)

che pertanto, rispetto alla domanda dell’Ausl di chiamata in garanzia

e manleva dei sanitari, il giudice ordinario era carente di giurisdizione,
essendo competente ia Corte dei Conti sull’azione di rivalsa dell’Azienda
sanitaria in caso di condanna nel giudizio risarcitorio;

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spese avrebbe dovuto far ritenere assorbita la domanda di riconoscimento del diritto

cl)

che pertanto i medici e le assicurazioni dovevano essere estromessi

dal giudizio risarcitorio e gli atti rimessi a! Giudice istruttore per
l’accertamento delle responsabilità;
e) che le spese erano integralmente compensate fra le parti;
nel caso in esame l’AUsl ricorrente deduce che, essendovi stata una
sentenza passata in giudicato che ha disposto la compensazione delle spese di
lite, ciò avrebbe precluso ogni eventuale ed ulteriore accertamento

dall’art. 25 c.c.n.l. di settore;
chiamato in giudizio dall’Azienda sanitaria a garanzia e manleva, il Ricciotti
aveva per tempo presentato richiesta di assistenza legale e scelto il difensore
dall’apposito elenco di avvocati convenzionati fornito dalla stessa Ausl,
realizzando uno dei presupposti, richiesti dall’art. 25 del c.c.n.l., al fine di
ottenere l’autorizzazione alla scelta di un difensore di fiducia ai sensi del co.1
della norma;
l’Ausl non aveva autorizzato la richiesta del sanitario, motivando che
evidenti ragioni di opportunità non consentivano l’accollo delle spese legali per
la difesa, dato che la chiamata in garanzia del dipendente era avvenuta proprio
in una situazione di conflitto d’interesse con l’Azienda, e si riservava di
autorizzare la scelta del difensore di fiducia qualora il giudizio si fosse concluso
con una declaratoria di insussistenza di dolo o di colpa a carico del medico;
a seguito della pronuncia di estromissione da parte del Tribunale, il
Ricciotti chiedeva all’Azienda di assumersi ogni onere di difesa, deducendo
l’assenza di conflitto d’interessi;
l’Ausl differiva l’esame della richiesta all’esito del giudizio risarcitorio
pendente fra gli eredi del Pantanella e la stessa Azienda sanitaria;
il

giudizio

di

primo

grado

accoglieva

la

domanda

dell’attuale

controricorrente, motivando che l’azienda non aveva dato prova dei conflitto
d’interessi, e specificava che l’estromissione del medico avvenuta con una
pronuncia di mero rito, che non aveva investito il merito della sua posizione,
non ne pregiudicava il diritto a chiedere il rimborso delle spese legali sostenute
per il giudizio;
l’art. 25 del c.c.n.I., secondo il Tribunale, riferendosi genericamente alla
conclusione favorevole del procedimento, non porrebbe ulteriori
condizionamenti, di tal che, successivamente all’adozione della decisione del

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propedeutico al riconoscimento del diritto al patrocinio nei termini indicati

Tribunale in sede risarcitoria, l’Ausl avrebbe dovuto applicare l’ultimo comma
dell’art. 25, il quale prevede come dovuto il rimborso delle spese legali, in caso
di conclusione favorevole del procedimento, anche qualora al dirigente,
prosciolto da ogni addebito, non fosse stato possibile riconoscerlo inizialmente
in base al comma 1, a causa di un conflitto d’interesse presunto;
ha evidenziato che l’Asl non aveva mai contestato al medico alcune
specifiche mancanze attinenti ai compiti d’ufficio, o comportamenti confliggenti

la Corte d’Appello ha fatto proprie le motivazioni del primo Giudice,
statuendo che nessun rilievo avrebbe potuto avere la sentenza n. 535/2006 ai
fini della controversia, e che l’estromissione del medico dal giudizio risarcitorio
dovesse essere considerata sostanzialmente pari a un proscioglimento, per
l’erroneo coinvolgimento nel giudizio e per essere stata addirittura adita
un’autorità del tutto incompetente;
la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto
recentemente affermato da questa Corte con le sentenze n. 16396 e n.28785
del 2017, in cui si è evidenziato che il diritto al rimborso delle spese legali non
può essere ritenuto connaturato al rapporto d’impiego pubblico
contrattualizzato, e che il suo insorgere è sempre inscindibilmente correlato al
ricorrere delle condizioni richieste dall’art. 25 del c.c.n.I., in cui rilevano
l’assenza di un conflitto d’interesse con l’ente datore e l’aver ottenuto una
sentenza di proscioglimento da ogni accusa;
a proposito del conflitto d’interesse, le Sezioni Unite di questa Corte
(n.2951/2016) hanno ritenuto che la sua sussistenza esclude in radice il
sorgere del diritto del dipendente a che l’amministrazione si faccia carico delle
spese della sua difesa;
nel caso di specie è rimasta incontestata la sussistenza di un conflitto
d’interesse, avendo, il Tribunale, decretato l’estromissione del medico dal
giudizio risarcitorio per motivi di mero rito, e non invece statuito circa la sua
responsabilità in ordine all’accadimento che ha coinvolto l’Azienda, sul quale
non ha svolto alcun accertamento di fatto, pronunciandosi unicamente sulla
propria carenza di giurisdizione;
per tale via si giunge all’esame della seconda statuizione della pronuncia
della Corte d’Appello, che si censura in questa sede, relativa alla equiparazione
della pronuncia di mero rito ad una sentenza di proscioglimento;

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con gli interessi dell’ente, ma che lo aveva chiamato in garanzia per “cautela”;

nel caso in esame la Corte d’Appello ha applicato erroneamente alla
fattispecie il secondo comma dell’art. 25, co. 2, il quale stabilisce che il
rimborso delle spese legali vada concesso al dipendente prosciolto, al quale era
stato inizialmente negato per presunto conflitto d’interesse;
nel caso che ci occupa, infatti, il predetto conflitto è reale e non già
presunto, dal momento che la pronuncia sul giudizio di responsabilità in primo
grado, su cui la Corte d’Appello erroneamente ha fondato il suo convincimento,

l’ipotesi della mancata sussistenza di un conflitto d’interesse;
è erroneo ritenere che essa possa essere equiparata ad una sentenza di
proscioglimento nel merito da ogni addebito, la quale costituisce il presupposto
di un credito riconosciuto dall’autonomia collettiva al dipendente proprio in
quanto accertante l’assenza di un conflitto d’interesse tanto reale (art. 25,
co.1) che presunto (art. 25, co.2);
in particolare, con l’art. 25, co.2 del c.c.n.l., l’autonomia collettiva ha
inteso “recuperare” al principio del ristoro delle spese legali eventualmente
sopportate, il dipendente cui in origine l’amministrazione abbia negato
l’autorizzazione alla scelta di un professionista di fiducia nell’evenienza di un
conflitto d’interesse presunto;
letta in questa chiave interpretativa, è evidente che la norma non opera
quando, come nel caso in esame, per un verso, non sia intervenuta (ancora)
una sentenza di proscioglimento, per altro verso non risulti emersa in giudizio
la prova dell’insussistenza di un conflitto d’interesse reale, tale da far sorgere
in capo all’ente datore l’obbligo del rimborso delle spese di difesa ai sensi
dell’art. 25, co.1, del c.c.n.l. per i dirigenti medici e veterinari della sanità;
in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con
l’adozione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di una
pronuncia ex art. 384 cod. proc.civ. di rigetto della domanda originaria del
controricorrente e con compensazione delle spese dei giudizi di merito, in
considerazione del contrario orientamentospresso. Le spese del giudizio di i
legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

è di mero rito, e in quanto tale non è idonea ad avvalorare in alcun modo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna il Ricciotti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei
confronti dell’Ausl di Frosinone, che liquida in Euro 3.500 per compensi

esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della 1,`Levt,
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18 aprile 2018

professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli

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