Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20320 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1665-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., B.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10, presso lo studio

dell’avvocato MARTA BARONI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARZIA FABIA CIONNI;

– controricorrenti –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 3748/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 27887/15, sez. 22, accoglieva il ricorso proposto da B.L. e B.S. avverso 1 avviso di accertamento (OMISSIS) per estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

Le contribuenti proponevano a loro volta appello incidentale in ordine alle spese di giudizio.

La CTR Lazio, con sentenza 3748/10/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso le contribuenti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostenendo che questo presentava articolate censure alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, laddove sono stati ritenuti dalle sentenze di primo e di secondo grado inadeguati i presupposti in fatto ed in diritto che giustificavano l’emissione del provvedimento.

Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine all’accoglimento del motivo di appello incidentale con conseguente condanna alle spese del giudizio di primo grado.

Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

A tale proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (da ultimo Cass. 29093/18).

Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto trascrivere nel motivo in esame i brani dell’atto d’appello che, secondo la sua opinione, avrebbero determinato una adeguata censura alla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che l’avviso di accertamento, emesso nel 2013, comportante un aumento di classe dell’immobile, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla circostanza della variazione catastale. In assenza di ciò il motivo risulta inammissibile non essendo dato a questa Corte la possibilità di effettuare alcun tipo di valutazione sulla doglianza.

Il secondo motivo è inammissibile.

A parte il fatto che lo stesso sembra impugnare anche la sentenza di primo grado, non appaiono proponibili in questa sede questioni ormai assorbite dalla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello.

Il terzo motivo, con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla decisione di appello di accoglimento del ricorso incidentale con conseguente condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio di primo grado, è manifestamente infondato avendo la Commissione regionale fatto esplicito riferimento alla applicazione del principio della soccombenza, suscettibile solo di deroga in presenza di gravi ragioni, e della insussistenza di aspetti giustificanti una ipotesi di complessità della materia.

Il ricorso va dunque respinto.

Il ricorso va dunque respinto.

In ragione della incertezza giurisprudenziale esistente sulle questioni del classamento ex lege n. 311 del 2004 si compensano le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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