Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20320 del 10/10/2016
Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/10/2016), n.20320
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29735/2011 proposto da:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE – A.S.R.E.M., C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 11, presso lo studio
dell’avvocato UGO PATRONI GRIFFI la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.P.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 258/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 19/08/2011 r.g.n. 274/2009;
udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario, che ha concluso per: estinzione o in subordine
inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 258/2011, ha accolto l’appello proposto da D.P.P. e, per l’effetto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di proroga della sospensione cautelare dal servizio disposto dalla Azienda Sanitaria Regionale Molise (A.S.R.E.M.) in data (OMISSIS), della durata di mesi sei.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda sanitaria regionale Molise con unico motivo. L’intimata D.P. non ha svolto attività difensiva.
3. In prossimità dell’udienza l’Azienda sanitaria ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in data 4 maggio 2016 dal Direttore Generale e dal difensore dell’Azienda.
4. Poichè la D.P. non è costituita in fase di legittimità, non è richiesto che l’atto di rinunzia venga notificato alla parte intimata (arg. ex art. 390 c.p.c., comma 3). La rinunzia è dunque rituale, onde va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016