Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20320 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 7/07/2008, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 55/16/08, depositata il 14 ottobre 2008, che rigettava l’appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da R.A. avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 2001 e 2002. L’intimato non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma non ha ancora depositato la ricevuta di ricevimento dello stesso.

3. Con il motivo unico, formulato correttamente ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficienza di motivazione in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni dell’Amministrazione appellante, il giudice a quo ha omesso ogni valutazione sull’incidenza che le voci di spesa su compensi a terzi avevano ai fini dell’applicazione dell’imposta.

3.1 La censura appare infondata, tenuto conto che la deduzione di tale vizio “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue”. (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

Inoltre la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

3.2 La Commissione Tributaria Regionale, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che dalla documentazione in atti si evincesse l’inesistenza dell’autonoma organizzazione; e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico-formale corretto.

3.3 Le formulate doglianze, richiamando le doglianze contenute nell’atto di appello non riportato testualmente e prospettando una diversa interpretazione dei dati già acquisiti al processo e diversamente valutati dalla CTR, sembrano porsi in contrasto con i richiamati principi.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli arrt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

che sono state depositate le ricevute del ricevimento della notificazione del ricorso;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rileva che il ricorrente ha evidenziato, riportandole tra virgolette, i passi dell’atto di appello relativi agli specifici elementi – quali le voci relative ai compensi a terzi sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002 – e che su tali specifiche deduzioni dell’amministrazione fornite della necessaria autosufficienza l’impugnata sentenza ha omesso una specifica valutazione, così che la motivazione sul punto appare insufficiente;

che, pertanto, va accolto il ricorso e va, pertanto, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Emilia Romagna, che provvederà ad un nuovo esame del merito, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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