Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2032 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 20373-2011 proposto da:
SAMPAGNARO LUIGI SMPLGU49B20F839M, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. BIANCO GAETANO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 – Direzione regionale
della Campania in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– controticorrente –

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Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza n. 181/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 17.5.2010, depositata il 14/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. Luigi Sampagnaro ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la
sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso il diniego del
rimborso IRPEF avente ad oggetto le ritenute d’acconto subite sui redditi a tassazione
separata percepiti nell’ anno 2000 a titolo di incentivo all’esodo.
La Commissione Tributaria Regionale ha negato che al contribuente spettasse il beneficio del
dimezzamento dell’aliquota di tassazione previsto dal comma 4 bis dell’articolo 19 (già 17)
TUIR, invocato quale causa della domanda di rimborso, affermando che, mentre egli era un
uomo di età compresa tra i 50 e i 55 anni, la suddetta disposizione

“in vigore al momento in

cui si sono verificati i fatti, prevedeva l’aliquota agevolativa solo in favore dei soggetti
maggiori di 50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini. Bisogna tener presente, inoltre, che
il TFR non ha avuto mai natura di erogazione liberale e il datore di lavoro ha l’obbligo del
versamento delle ritenute, anche nel caso di accordo per incentivare l’esodo.”
Il ricorso si articola su due motivi, entrambi riferiti alla violazione del comma 4 bis
dell’articolo 17 (ora 19) TUIR ed entrambi fondati.
Quanto al primo motivo, si osserva che la sentenza gravata ha trascurato che – per effetto delle
pronunce della Corte di Giustizia CE del 21.7.05 (sentenza in causa C-207/04) e del 16.1.2008
(ordinanza in cause riunite C-128/07 e C-131/07), che hanno affermato il principio che il
giudice nazionale è tenuto disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, applicando ai
componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell’altra categoria
– la disposizione di cui al comma 4 bis dell’articolo 19 (già 17) TUIR va applicata estendendo
agli uomini la medesima disciplina prevista per le donne e, quindi, applicando anche agli
uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni il dimezzamento dell’aliquota sulla tassazione
dell’ incentivo all ‘esodo.
Quanto al secondo motivo, le affermazioni della sentenza gravata secondo cui

“il TFR non

hai natura di erogazione liberale e il datore di lavoro ha l’obbligo del versamento delle
ritenute, anche nel caso di accordo per incentivare l’esodo” sono del tutto estranee al tema di
lite ed al contenuto normativo dell’articolo 19 (già 17) TUIR.
Si propone la cassazione della sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la decisione della causa nel merito con l’accoglimento della domanda introduttiva del
Ric. 2011 n. 20373 sez. MT – ud. 05-12-2013
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contribuente..>>

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente.
Le spese si compensano interamente per le fasi di merito e seguono la
soccombenza per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese delle fasi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a
rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 800
per onorari e 100 per esborsi.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

sentenza gravata va cassata;

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