Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24858/2005 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LACEDONIA 26,

presso lo studio dell’avvocato AMENDOLA SERAFINA DENISE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOVI Angelo giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

44, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOJACONO Anna Maria giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 12/01/2004, depositata il 18/03/2005, R.G.N. 1206/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANGELO DI NOVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. e B.P. proposero, l’uno contro l’altro, domande di pagamento di somme di danaro. Il Tribunale di Paola condannò B.E. al pagamento di una somma a favore di B.P., mentre rigettò la domanda di pagamento proposta dal primo contro il secondo. La Corte d’appello di Catanzaro, nel confermare la prima sentenza, ha respinto la tesi di B.E. tendente ad affermare il carattere transattivo di una quietanza liberatoria in atti; ha escluso pure che il documento in questione costituisse una ricognizione di debito titolata; infine, ha osservato che l’originario obbligo solidale a carico di B.P. era venuto meno a seguito del recesso dal vincolo sociale già intrattenuto con B.E..

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Catanzaro, svolgendo un unico motivo. Si difende con controricorso l’intimato B.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è inammissibile. Esso censura l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice nell’escludere che la dichiarazione del 20 giugno 1997 (“con la quale B.E. versava a B. P. il 50% dell’importo richiesto dall’Ufficio IVA e che veniva accettata senza riserve da quest’ultimo a saldo”) avesse natura transattiva. Altro errore sarebbe consistito “nel ritenere inammissibile la domanda relativa alla qualificazione del fatto come atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c….”. Infine il giudice avrebbe errato “anche con riferimento all’applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3”.

Occorre innanzitutto rilevare che il ricorso, in violazione del requisito dell’autosufficienza, difetta di una completa e coerente esposizione del fatto, sicchè, senza ricorrere alla lettura della sentenza impugnata e del controricorso, non è neppure possibile comprendere l’ambito della controversia.

In secondo luogo, è fatto riferimento alla dichiarazione della quale s’è detto, della quale non è neppure riportato il contenuto, sicchè risulta del tutto inutile la censura di errata interpretazione della stessa. Ugualmente deve dirsi quanto alla questione della qualificazione dell’atto stesso come ricognitivo del debito.

Quanto, poi, alla questione interpretativa, difetta la menzione dei canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati, risolvendosi la censura nella mera contrapposizione della propria tesi alle argomentazioni espresse in sentenza con motivazione congrua e logica, immune da vizi giuridici.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA