Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14692/2019 proposto da:

E.K.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Oddone Anna Rosa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale e Umanitaria presso

la Prefettura UTG di Torino;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Torino con decreto nr 2034 depositato il 27.3.2019, ha rigettato la domanda proposta da E.K.K., cittadino del Ghana, volta ad ottenere la protezione umanitaria.

Il giudice di merito rilevato che la richiesta azionata era limitata alla sola protezione umanitaria ne escludeva i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente della misura invocata non essendo state allegate situazioni afferenti beni primari nè dedotti elementi in grado di giustificare l’accoglimento della domanda.

Avverso tale decreto E.K.K. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste solo formalmente il Ministero degli Interni.

Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si sostiene che il giudice di merito non avrebbe valutato la situazione di criticità sociale per povertà e diseguaglianza sociale del paese d’origine.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe valutato la particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente già considerata in altri casi dallo stesso giudice al fine di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria.

In via preliminare va rilevato che il ricorso non osserva il parametro dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, giacchè si astiene dal fornire una rappresentazione degli antefatti salienti della controversia, in tal modo precludendo alla Corte di avere, mediante la mera lettura del ricorso, una conoscenza chiara e completa dei fatti che hanno originato la lite e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti e segnatamente alla sentenza impugnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653).

Risulta, poi, privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassitativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066).

In particolare il primo motivo non si confronta con la decisione impugnata laddove è stato precisato che la sola domanda proposta dal richiedente era limitata alla protezione umanitaria sicchè la censura nei termini in cui è stat sollevata appare eccentrica rispetto all’ambito cognitorio esaminato.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 (risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134) in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018 Rv. 649421 -01; Sez. 6 – 5, n. 19150 del 28/09/2016 (Rv. 641115 – 01).

Nella specie l’omesso esame lamentato non sussiste affatto, con riferimento alla vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, nè tantomeno con riferimento al processo di integrazione socio-lavorativa, esaminato e giudicato insussistente. Per queste ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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