Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 17/05/2016, dep.27/01/2017),  n. 2032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24126-2013 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

ALTINO 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEDRONE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., S.C., entrambi eredi della sig.ra

F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MONACO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI

PARIOLI 8A-10, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA BOSCAGLI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 706/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato SILVIO DATTOLA per delega non scritta;

udito l’Avvocato MAURO MONACO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Roma respinse le domande proposte da G.A. (già conduttore di un terreno con annessi due capannoni) nei confronti degli eredi dell’originario locatore, volte al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità per addizioni (rappresentate dalle strutture prefabbricate erette sul terreno), dell’equivalente dell’incremento di valore del fondo (conseguente al mutamento di destinazione urbanistica per essere i predetti manufatti stati oggetto di condono), della restituzione del deposito cauzionale e dei relativi interessi. La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dall’attore, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina G.A. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Resistono con separati controricorsi gli eredi S..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta il ricorrente la mancata restituzione, da parte dei S., del deposito cauzionale da lui versato a garanzia dell’adempimento del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 8 della convenzione negoziale stipulata con il locatore.

Il motivo è fondato.

Già il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda restitutoria ritenendo che la domanda riconvenzionale proposta dai S., volta alla corresponsione di canoni arretrati (febbraio – giugno 1998) fosse apprezzabile alla stregua di un’eccezione di compensazione con il credito restitutorio vantato dall’odierno ricorrente.

In sede di appello, il G. aveva evidenziato come il credito vantato dai locatori fosse stato già compensato con un controcredito da lui opposto all’esito di altra sentenza del Tribunale di Roma, notificata con formula esecutiva, e che, comunque, il relativo diritto fosse ormai prescritto.

Erra, pertanto, la Corte d’appello, da un canto, nel ritenere tale controcredito “non certo”, nonostante la puntuale produzione documentale ad esso relativa, dall’altro, nel non essersi in alcun modo pronunciata in ordine all’eccepita prescrizione.

Il motivo va, pertanto accolto.

Con il secondo motivo, si denuncia, in tema di indennità per le addizioni, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Il motivo è infondato.

L’inapplicabilità del disposto dell’art. 1593 c.c. è stata correttamente ricondotta, in sede di merito, alla circostanza della illegittimità delle costruzioni eseguite dal ricorrente, che non aveva offerto la prova dell’esatto adempimento di tutte le formalità di cui al combinato disposto della L. n. 47n del 1985, artt. 33, 35 e 40 onde la perdurante illiceità delle addizioni al momento della riconsegna, a nulla rilevando eventuali regolarizzazioni intervenute ex post, che la Corte territoriale ritiene, peraltro, “neppure idoneamente comprovate”.

La pronuncia, conforme a diritto in parte qua, si sottrae alle censure mosse con il motivo in esame.

Con il terzo motivo, si denuncia, con riferimento al pagamento di una indennità conseguente all’aumento di valore del terreno, violazione e falsa applicazione di norme di legge.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La Corte territoriale ha rigettato l’analogo motivo di appello rilevandone la mancata attinenza alla motivazione adottata dal giudice di primo grado, e cioè la mancata deduzione di una colpevole violazione, da parte dei locatori, di un obbligo negoziale desumibile dall’art. 7 del contratto di locazione, specificando poi che la pretesa dell’appellante non appariva adeguatamente sorretta, subordinatamente, dalla causa petendi dell’azione di arricchimento.

La motivazione, scevra da vizi logico giuridici, e perciò solo non censurabile in sede di legittimità, deve, sul punto essere confermata.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo primo motivo, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, che rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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