Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5490-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 248/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/3/09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c. e che viene riassunta nel modo seguente.

Con ricorso notificato il 18 febbraio 2010, l’INPS ha chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 6 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Messina ha respinto il suo appello avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di P.G., beneficiario di una pensione di invalidità antecedente alla L. n. 222 del 1984, successivamente in possesso dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, di trasformazione del primo trattamento nel secondo.

In proposito, i giudici di merito hanno infatti escluso che la richiesta conversione si risolvesse in un trattamento meno favorevole del pensionato, ritenendo applicabile anche alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia la disciplina di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, ultimo periodo, che, con riferimento alla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, stabilisce che quest’ultima non può comunque essere inferiore al trattamento trasformato.

Col ricorso, l’INPS deduce la violazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 conv.

nella L. 11 novembre 1983, n. 638, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6.

In sostanza, l’INPS sostiene che la conversione della “vecchia” pensione di invalidità ante legem n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia – a differenza di quanto disposto per la conversione dell’assegno ordinario di invalidità dall’art. 1, comma 10 della legge ora citata – è possibile solo su domanda dell’interessato proprio in ragione del fatto che come non sono applicabili, per la diversità dei requisiti della pensione di invalidità rispetto all’assegno, i benefici relativi alla anzianità contributiva specificatamente stabiliti per l’assegno – non è applicabile neppure la garanzia di conservazione del trattamento di miglior favore, in quanto non prevista dalla legge e non compatibile con la diversità di struttura e di disciplina dell’evoluzione dei due trattamenti pensionistici.

L’intimato non si è costituito nel presente giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Ed invero, dopo un iniziale ritenuta equiparazione della pensione di invalidità all’assegno ordinario di invalidità ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla seconda e terza frase della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 (cfr., al riguardo, la sentenza n. 2875 del 7 febbraio 2008), la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata sull’argomento, nel senso che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile unicamente nel caso in cui di tale ultima pensione sussistano i requisiti anagrafico e contributivo propri della seconda, con esclusione della possibilità di applicazione a tale ipotesi della disciplina dettata dalla L. n. 222 citata, art. 1, comma 10 per il diverso caso di conversione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia (cfr., per tutte, le sentenze nn. 18580/08 e 5646/09, citate dallo stesso ricorrente).

A tale meditato orientamento si ritiene di aderire”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione alle parti e al P.G. presso questa Corte unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, col conseguente accoglimento del ricorso dell’INPS e la cassazione della sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può infine essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del P..

L’esistenza nella materia trattata di un contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, oggi in via di superamento, consiglia l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Va unicamente corretto il refuso di cui alla terza frase della relazione, che nella originaria stesura dichiarava applicabile al caso in esame la L. n. 69 del 2009, nel senso che il procedimento è disciplinato alla stregua delle modifiche apportate al codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006 prima della loro parziale modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, refuso che comunque non ha inciso in alcun modo in ordine al contenuto della relazione e poi della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda originaria del P., compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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