Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2032 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2032 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 2397-2014 proposto da:
MINISTERO D[LL’ISTRUZIONI, UNIVI RSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROM A, VIA DI I PORTO( I I I Sl

12, presso

l’AVVOCATURA GENERAIE Dl il] STA’1’0, che lo rappresenta
e difende

ope kgis;
– ricorrente –

Contro
GAROFAI X )

mAyn A,

NIARIOTTI

ANTONELLA,

ARMENZANI ROSITA, COSTANTINI KDOARDO, FERRO
ANNA MARIA, RIGANKIn SERENELL.1, ROSSI MARIO,
SFORZA \IARIA ODi I.1., TRIOINII 1111 ROSITA,
ANDRVSCI ANI RITA, BIThITLI GIORGIO, BONC1 MARCO,
BUCCI ARI i i i P A01 A, BURATTINI ROSANNA,

Data pubblicazione: 26/01/2018

VAN ESSA, CAMPIONI TIZI ANA, CI lUONI “InIZIAN
CEROIJNI DANIELA,, CI S:\RINI C$RL,N, CICCARELLI
CINZIA,

COMPAGNONI

VINCENZO,

CONTINI

LESSANDRO, COZZA MA URI/IO, DI CATERINO CATI
DIRNIINTI

„\., DOTTORI RITA, DUBINI LORENZA,

DEBORA, FRANCIOLINI LA URA,

cilunoDom RAFFAH

civrrucci DoNATEii,A,

GRAZIOSI EMANUELA CINZI

TOCCO SILVIA, LAN ARI \
NIAIOLATI

i ‘IONI LUISH i,:\

FRANCA, MANCINI ALESSI MARINUCCI

LUISA RITA, MARIOTTI ROSA, MASSI 1 EMANUI
MELONI ORIANA, M1ivili ROBERTA, MIRIJ LAURA,
NAPOLITANO ANNA, PACCA MICCIO I ,YDIA, PALUMBO
PARRACINO ORNIi LA, PI ,RTICAROI i FRANCA,
PICCIONI ROSS AN A NIA R I A, PI I ‘AINI MARIA GRAZI
PISTILLO ROSSELLA SOCCORSA, POLLI M ARI A I3RUNELLA,
PONZI ■’,TTI MARIA CRISTINA, RI VALERIA, NERI DANIE1 ,A,
ROMAG NOLl MARIA CRISTINA, SAIDI I DA, SCHIAVONI
I ‘,MAN U I MA, SII A71 STI I A, SOI,USTRI BARBARA,
TONEI i :1 FLAVIA, TOPPAN FIMERICA, VALENTI CARLA,
\TUTORI J URI, 1)1 PRENDA CLARA ISABITLA, DE NIAURO
MARIO, CRIYMONESI S’AMANTI] A, elettivamente domiciliati in
ROMA,

viApkwicALANIKtin,\

16A presso lo studio dell’avvocato)

SlREN’ El RUGGElà, rappresentati

‘e difesi dall’avvocato

MASSIMO

– controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso) la sentenza n. 895/2013 della CORTN D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 05/11/2013;

Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
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FAGGIONI SILENA, FINA ANNA, FlORDELMONDO

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017.4a1 Consigliere Dott. RA01,i1
rilevato:
1. che la Corte d’appello di .\ncona, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato il Ministero

Garofalo ed altri litisconsorti – che avevano lavorato in virtù di una
successione di contratti a tempo determinato — le somme derivanti
dagli aumenti retributivi conseguenti all’anzianità maturata, in misura
pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nei limiti della
prescrizione decennale;
2. che il Ml UR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione
e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 6 e 10 del digs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 9, co. 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70,
come convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 2, della 1. 12 luglio
2011, n. 106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999 n. 124, dell’art. 526 del
digs. 16 aprile 1994, n. 297, dell’art. 79 del CCN1, Comparto scuola
del 29.11.2007, dell’art. 36 del digs n. 165 del 2001;
3. che Mania Garofalo ed i suoi litisconsorti hanno resistito con
controricorso, ed hanno proposto altresì ricorso incidentale per la
cassazione della sentenza nel capo in cui non ha accertato e dichiarato
l’illegittimità del termine apposto ai reiterati contratti di lavoro e non
accolto la richiesta di conversione quale conseguenza dell’abuso nella
successione di contratti a tempo determinato, richiamando le
deduzioni già formulate in proposito nei gradi di merito;
4. che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex
art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed il
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dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca a corrispondere Mania

Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplifica,ta.
Considerato:
1. che dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione proposta
dai controricorrenti di nullità della notifica del ricorso per essere la

costituzione e risposta nel giudizio d’ appello, essendo) stato il vizio
comunque sanato dalla costituzione degli intimati (v. ex multis da
ultimo Cass. n. 19924 del 10/08/2017);
1.1. che deve poi escludersi la possibilità di applicazione della
sanzione dell’ improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al
ricorso contro la sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia
depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, essendo esclusa
tale sanzione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
n. 10648 del 02/05/2017), quando quest’ultima risulti prodotta dalla
parte controricorrente, né può ravvisarsi alcuna inammissibilità,
considerato che risulta rispettato il termine breve per il ricorso previsto
dall’art. 325 comma 2 c.p.c.;
2. che il ricorso principale non è fondato, in quanto la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata è conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558,
23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito
che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul
rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE,
di diretta applicazione, impone di riconoscere l’ anzianità di servizio
maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini dell’ attribuzione della medesima progressione
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
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stessa avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto nella comparsa di

richiamati c.c.n.l. che, prescindendo clan’ anzianità maturata,
cw-rimisurano in ogpi caso la retribuz,ione degli assunti, a tempo
determinato al trattamento econ( )mico iniziale previsto per i
dipendenti a tempo indeterminato”;
3. che parimenti infondato è il ricorso incidentale: questa Corte,

n. 22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. ord.,
07/04/2017 n. 9042), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono
in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del
contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia ( sentenza 26
novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (
sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (
sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di
diritto:
i\) la disciplina del reclutamento del personale a termine del
settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n.368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del digs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità;
13) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/C1 i 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano) prevedibilmente tali per l’intero anno
Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
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con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 ( dal n. 22552 al

scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore,a trentasei mesi;
C) ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche

lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in cluello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015;
nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
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amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di

disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per, l’intero anno scola s tico, deve essere qt,ialificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai

l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
19 nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 201 5 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza;
(l) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine
stipulati ai sensi dell’art. 4 c. I 1,. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;
1-1) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su organico di fatto” e per le
Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
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docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso

supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il, diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola
reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da
intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
5. che la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali
questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa
di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a
tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente
reiterato;
6.

che nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della

reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e
11, della legge n. 124 del 1999, perché sono a ciò ostativi i principi di
diritto di cui alle lettere B e 1 I, in quanto l’abuso sussiste solo a

condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e

si siano protratte per oltre trentasei mesi mentre nel caso i ricorrenti,
che ne avevano l’onere, no i deducono che tale ipotesi si sia nel caso
verificata (né tale circostanza risulta dalla sentenza gravata), né
riferiscono di avere allegato e provato il ricorso improprio o distorto
all’adottata tipologia di supplenze, nel senso indicato sub 11);
7. che, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata, ex
art. 384 comma 4 c.p.c., perché il suo dispositivo è conforme a diritto,
pur dovendosene correggere la motivazione nei sensi sopra esposti;
8. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non
Ric. 2014 n. 02397 sez. ML – ud. 06-12-2017
-8-

I.

■,

4. che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte

hanno formulato memorie, entrambi i ricorsi, manifestamente
infondati, vanno, rigettati con ordinanza in camera di copsiglio, ai sensi
dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
9.

che la soccombenza reciproca giustifica

integrale

compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma

1 quater, d.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016), sicché nel caso
la previsione opera solo per i ricorrenti incidentali

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti
le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del digs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del
cornma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei4l2.2017
( Pietro

irzio, Presidente

10. che non può trovare applicazione nei confronti delle

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