Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20319 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20319 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 13477-2013 proposto da:
LUBRANO FRANCESCO C.F. LBRENC50P06I422R,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
PIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO CROCE, rappresentato e difeso
2018
1714

dall’avvocato

ROBERTO

TRUSSARDI

giusta

delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA BERGAMO,
in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

dell’avvocato ADRIANO CASELLATC, che la
rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROCCO MANGIA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2012 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
29/11/2012 R.G.N. 158/2012;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

R.G. 13477/13

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Brescia ha respinto l’appello proposto dal dott. Francesco Lubrano,
ex direttore sanitario della Asl di Brescia dal 13 febbraio 1998 al 13 febbraio 1999, il quale
aveva riproposto al Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo il ricorso avverso
provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro già impugnato innanzi al Tar Lombardia.
Il Giudice amministrativo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’a.g.o.,
facendo espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi

al Giudice ordinario per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca
dell’incarico quinquennale di direttore sanitario, in assenza di gravi motivi previsti dall’art. 3,
comma 6, del d.lgs. 502 del 1992 e successive modifiche; aveva altresì chiesto il
risarcimento del danno extrapatrimoniale, quantificato in euro 230.000,00, oltre ad euro
21.691,00 a titolo di danno patrimoniale.
2. Il Giudice di primo grado, premesso che la fattispecie è regolata dal decreto legislativo
229 del 1999, il quale ha abolito la necessità de “gravi motivi” per la risoluzione del
rapporto tra il direttore sanitario, il direttore generale e il direttore amministrativo e la Asl,
con possibilità del recesso

ad nutum dal rapporto, aveva ritenuto che la mancata

introduzione della domanda risarcitoria in sede amministrativa rendesse inammissibile la
proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario.
3. La Corte di appello ha respinto le censure mosse dal Lubrano, osservando che:
– il principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77
del 2007 e poi disciplinato dall’art. 59 della legge 69 del 2009 ed infine regolato dall’art. 11
c.p.a., non consente di fare salvi gli effetti interruttivi del giudizio proposto dinanzi al
Giudice amministrativo rispetto ad una domanda non proposta in quella sede e per la quale
non esistevano preclusioni di sorta;

pertanto, la domanda di risarcimento del danno era da ritenere inammissibile, in quanto

domanda nuova e, proprio perché nuova, anche integralmente prescritta, essendo decorsi
oltre dieci anni dal provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria;

quanto all’azione di mero accertamento della illegittimità dell’atto, senza effetti

reintegratori (mai in effetti richiesti), non vi era alcun interesse ad agire del ricorrente, una
volta ritenuta inammissibile e prescritta l’azione risarcitoria; nessun altro interesse
giuridicamente rilevante era configurabile (neppure allegato in causa dal ricorrente) in
assenza di conseguenze risarcitorie, retributive, previdenziali e/o assicurative;
anche a voler diversamente opinare, comunque l’appellante non aveva negato la
sussistenza dei fatti sulla cui base era stata decisa la rescissione del contratto di dirigente
sanitario: il ricorrente non aveva negato alcuna delle condotte a lui ascritte, ma aveva
prospettato una sorta di motivo illecito del recesso, legato ad una sorta di lottizzazione

dell’art. 59 della legge 69/2009. Il Lubrano aveva dunque riproposto l’impugnativa dinanzi

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politica delle cariche sociali apicali della sanità, dimenticando però che l’onere della prova in
tal caso grava sul ricorrente che allega tale motivo illecito, comportando innanzitutto la
prova dell’inesistenza o dell’assoluta irrilevanza degli addebiti di incapacità e inefficienza a
lui mossi, dovendo il motivo illecito essere l’unico che sorregge l’atto; inoltre, era il
ricorrente a dover dare la prova, quanto meno indiziaria, del motivo reale discriminatorio
legato alla diversa appartenenza politica; nulla di tutto questo era stato allegato e le prove
capitolate erano irrilevanti ai fini del decidere;
– da ultimo, occorreva evidenziare che il contratto d’opera che legava il direttore sanitario

di “gravi motivi” richiesta dalla legge n. 502 del 1992: il rapporto restava regolato
integralmente dal codice civile (artt. 2222 e seguenti); pertanto, in caso di mancata
disciplina attuativa, andava applicata la regola generale che prevede il recesso ad nutum; la
sussistenza di un’obbligazione di risultato, come effetto tipico della funzione dell’assunta,
risulta del tutto coerente con l’intento del legislatore di voler sottrarre la gestione apicale
delle Asl ad una sorta di burocratica responsabilità, optando invece per una
responsabilizzazione di tipo manageriale, che ha connaturata in sé un’obbligazione di
risultato.
4. Per la cassazione di tale sentenza il Lubrano propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bergamo. Il Procuratore
Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59 legge 69 del 2009 per
avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la proposizione del ricòrso al Tar non
consentisse di produrre effetti conservativi sostanziali, oltre che processuali, escludendo il
formarsi preclusioni e decadenze intervenute in ordine alla domanda risarcitoria.
Considerato che il Lubrano adì il TAR Lombardia in data 22.11.1999, prima della riforma del
2000 che ha devoluto al TAR la cognizione anche delle domande risarcitorie, il ricorrente ha
richiamato, in sede di memoria difensiva, la sentenza sent. n.. 25572 del 03/12/2014 delle
Sezioni Unite, secondo cui la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice
amministrativo – nell’assetto normativo anteriore alla legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha
concentrato presso tale giudice la tutela risarcitoria con la demolitoria – esprime la volontà
del danneggiato di reagire all’azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la
durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria,
successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario. Con tale sentenza le S.U. hanno
rilevato che la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo
nell’assetto normativo anteriore alla concentrazione davanti allo stesso di ogni tutela, pur
non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la

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alla Asl era regolato dall’art. 3, comma 8, d.lgs. 229 del 1999, che ha eliminato la menzione

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volontà della parte di reagire all’azione autoritativa reputata illegittima. Di talché,
attingendo ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2007, in
punto di

traslatio iudicii,

e, in particolare, alla ritenuta incompatibilità con i valori

costituzionali della incomunicabilità tra giudici appartenenti a ordini diversi, le S.U. hanno
ritenuto quella domanda idonea a interrompere per tutta la durata del processo il termine di
prescrizione dell’azione risarcitoria successivamente proposta dinanzi al giudice ordinario.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in
quanto l’accertamento della illegittimità o invalidità del recesso è questione suscettibile di

pronuncia di illegittimità del recesso pronunciata Giudice ordinario.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 115 e
116, 342 e 346 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello omesso di considerare che il
ricorrente aveva contestato specificamente i fatti ascrittigli e chiesto di provare per testi
l’infondatezza del contenuto degli addebiti, peraltro di modesto rilievo.
4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2222 cod. civ. e art. 3
bis d.lgs. 229 del 1999, violazione dell’art. 3 comma 6, d. Igs. 502 del 1992, modificato con
d. Igs. 517 del 1993. Si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la
P.A. possa recedere dal contratto ad nutum.
5. Occorre premettere che la sentenza si fonda su tre distinte

rationes decidendi: a)

inammissibilità della domanda risarcitoria, in ‘quanto formulata per la primo volta dinanzi al
giudice ordinario, e prescrizione dell’eventuale diritto al risarcimento dei danni per
insussistenza di effetti interruttivi derivanti dall’originario ricorso proposto dinanzi al TAR
Lombardia; a tale ratio decidendi si correla anche l’affermazione di insussistenza di un
interesse giuridicamente rilevante al mero accertamento della illegittimità del recesso; b)
sussistenza di una situazione processuale di non contestazione delle mancanze ascritte (“il
dott. Lubrano non nega nessuna delle condotte a lui ascritte, consentendo con ciò alla ASL
convenuta di non dovere provare, anche nel caso si accedesse alla tesi della non recedibilità
ad nutum, la fondatezza dei rilievi mossi”);

prospettazione, a fondamento del ricorso

introduttivo, di un motivo illecito e inosservanza degli oneri di prova gravanti, in questo

configurare un interesse attuale, poiché la P.A. ha il dovere di adeguarsi all’eventuale

caso, sul ricorrente (“…si lumeggia, in proposito, pur senza espressamente nominarlo, ad
una sorta di motivo illecito del recesso, legato ad una sorta di lottizzazione politica delle
cariche apicali della sanità, dimenticando però che, in questo caso, l’onere della prova, che
grava su ricorrente che questo allega, è molto complesso, comportando innanzitutto la
prova dell’esistenza o assoluta irrilevanza degli addebiti di incapacità e l’efficienza a lui
mossi, dovendo il motivo illecito essere l’unico che sorregge l’atto, e poi dare la prova,
quanto meno indiziaria, del motivo reale e discriminatorio legato alla diversa appartenenza
A
politica”) e insussistenza di elementi di prova addotti a suo sostegno. Nulla di tutto questo è

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stato allegato, le prove capitolate sono irrilevanti ai fini del decidere e pertanto,
quand’anche sussistesse interesse ad agire, la domanda dovrebbe comunque essere
respinta nel merito”; c) il contratto d’opera che legava il direttore sanitario la Asl era fin dal
luglio 1999 regolato dall’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 229/99 che ha eliminato la menzione dei
“gravi motivi” richiesta dalla legge n. 502/92 per la risoluzione del contratto e di
conseguenza il rapporto poteva essere risolto ad nutum.
6. Ritiene questa Corte che sia determinante e assorbente l’esame del terzo motivo,
vertente sulla seconda ratio decidendi, la cui statuizione di inammissibilità rende ultroneo

ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per
cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio
della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun
caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque
consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n.
15350 del 2017).
7. Con il terzo motivo, il ricorrente oppone all’iter argomentativo seguito dal giudice di
merito che (pagg. 26 e 27 ric.)

“…nel ricorso di primo grado, composto da 39 pagine,

almeno una decina riguardano la contestazione dei fatti oggetto di rilievo, per così dire,
disciplinare. La contestazione è stata anzi estremamente specifica…”, “…la sentenza di
primo grado non fa cenno a tale presunta mancata contestazione degli addebiti, pertanto il
punto non era oggetto di impugnazione…”; “comunque il Lubrano aveva chiesto di provare
le circostanze capitolate riguardano “anche il

con testi (…) l’infondatezza del recesso…”;

contenuto degli addebiti, peraltro di modesto rilievo…”.
7.1. Tuttavia, in relazione a fatti che la Corte di appello ha ritenuto pacifici e come tali non

richiedenti la prova a carico di parte convenuta, il ricorso per cassazione con cui si deduce
tale genere di errore non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice
di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare.
Questa Corte ha affermato che il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell’art.
2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte
gravata dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve necessariamente evidenziare
che quel fatto era stato oggetto di contestazione, perché l’onere della prova concerne
soltanto fatti contestati. Ne consegue che è onere del ricorrente indicare se e quando, nel
corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato
dal giudice, era stato contestato (Cass. n. 10853 del 2012; n. 15961 del 2007).
7.2. L’odierno ricorrente omette del tutto di trascrivere gli atti di parte che recherebbero la

contestazione che egli assume svolta in ordine ai fatti ascrittigli dalla ASL, come pure

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l’esame dei restanti. Difatti, ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di

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omessa la trascrizione dei capitoli di prova che la Corte di appello ha ritenuto ininfluenti ai
fini della decisione.
8. A ciò va poi aggiunto (e la considerazione è anch’essa, per altro verso, risolutiva ai fini
del decidere) che non è stata specificamente contestata l’interpretazione della domanda
giudiziale operata dalla Corte territoriale secondo cui il ricorrente aveva prospettato a
fondamento del ricorso, nella sostanza, un motivo illecito, da cui scaturivano a suo carico
ben precisi e più gravosi oneri processuali, in alcun modo assolti. Anche sotto tale profilo il
ricorso viola il principio di specificità di cui all’art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..

l’esame del primo, del secondo e del quarto motivo.
10.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle

spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e
compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso
totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
11. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso)
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

9. Poiché la seconda ratio decidendi è idonea a sorreggere la decisione, resta assorbito

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