Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20319 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28813/2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS) in persona

del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO SPA, COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO, in persona del Direttore Tecnico Dott.ssa

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5631/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5631/2016 rigettando l’impugnazione proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha confermato la sentenza n. 22598/2008 del Tribunale Civile di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla compagnia Assimoco avverso un’ingiunzione fiscale emessa in relazione a polizza fideiussoria n. (OMISSIS).

2.Era accaduto che Enaip Liguria aveva ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali finanziamento per lo svolgimento del progetto “Percorso integrato informativo PIF”, Asse B1, Regione Liguria.

A garanzia del corretto utilizzo da parte di Enaip Liguria delle somme anticipate, la Compagnia Assimoco aveva rilasciato a favore del Ministero polizza fideiussoria n. (OMISSIS).

Enaip non aveva assolto gli obblighi che su di esso gravavano e, in particolare, non aveva presentato il dovuto rendiconto.

Pertanto, in data 15/11/2005 il Ministero aveva notificato ad Assimoco ingiunzione fiscale per Euro 52.116,96, oltre ad Euro 10.414,84 per interessi, a titolo di escussione coattiva della polizza.

Assimoco aveva proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento davanti al Tribunale di Roma.

Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, dichiarando non dovute le somme esposte nell’ingiunzione fiscale ed aventi causa nella polizza sopra indicata.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma aveva proposto appello il Ministero.

Assimoco si era costituita nel giudizio di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, mentre era rimasta contumace Enaip Liguria (già non costituitasi nel giudizio di primo grado).

La Corte di Appello di Roma con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, articolando 4 motivi.

Ha resistito con controricorso la compagnia Assimoco.

In vista dell’odierna adunanza, parte resistente ha depositato memoria a sostegno del controricorso, richiamando che sulla stessa questione sottesa al ricorso questa Corte è già intervenuta con sentenza n. 7915/2018.

Diritto

RILEVATO

che:

1. Il ricorso è affidato a 4 motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ministero ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui la Corte territoriale ha interpretato le clausole contrattuali sulla durata della garanzia, pervenendo alla conclusione che il termine sarebbe scaduto in data 2 marzo 2001. Sostiene che, secondo quanto indicato nell’appendice 1 dell’8/9/1998, la garanzia ha avuto efficacia sino al 2 marzo 2002, in quanto: a) il termine del 2/3/2000 non costituiva il dies ad quem della garanzia, (come erroneamente affermato in sentenza), ma il termine convenzionale delle attività finanziate, a partire dal quale si sarebbe dovuto computare il primo anno di ulteriore efficacia della garanzia (2/3/2001), al quale avrebbero dovuto far seguito le due proroghe semestrali automatiche (2/3/2002), che, essendo tacite, non avrebbero richiesto alcuna formalizzazione tra le parti. Conseguentemente, il sinistro era stato tempestivamente aperto mediante richiesta di pagamento di cui alla nota ministeriale 13/9/2001.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ministero ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui la Corte territoriale, pur ritenendo che la fideiussione intercorsa tra il ministero e la compagnia costituiva un contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto che all’Amministrazione era opponibile l’eccezione di perdita di efficacia della polizza (in quanto eccezione letterale, fondata sul contenuto stesso della polizza), senza distinguere tra scadenza della garanzia ed eventuale termine di decadenza per l’escussione. Si duole che la Corte territoriale non aveva dato seguito all’orientamento assunto con precedente sentenza n. 2612 del 17/4/2014, ma anzi lo aveva completamente rimeditato alla luce della sentenza n. 3980/2015, con la quale questa Corte avrebbe posto il principio per cui l’escussione della polizza deve avvenire in costanza del rapporto.

1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ministero ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, oltre che dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., dell’art. 2965 c.c., nella parte in cui ha ravvisato una questione di nullità ai sensi di detto ultimo citato articolo, senza considerare che la polizza non prevedeva alcun termine di decadenza per la sua escussione. Sostiene che poichè l’inadempimento di Enaip Liguria (e cioè la mancata presentazione del rendiconto al termine delle attività formative cofinanziate) si era verificato in costanza del periodo di validità ed efficacia della garanzia di cui all’art. 4 delle condizioni generali e dell’ultima appendice) – l’escussione della polizza avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto valida ed efficace.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione, oltre che dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., dell’art. 1945 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto opponibile all’Amministrazione l’eccezione di perdita di efficacia delle polizze, trattandosi di eccezione che, derivando dal testo della garanzia, doveva considerarsi letterale. Sostiene per contro che la compagnia si era obbligata ad effettuare il rimborso a semplice richiesta scritta entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, senza opporre alcuna eccezione ed anche nel caso di fallimento o sottoposizione dell’ente debitore principale ad altra procedura concorsuale o a liquidazione.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Si premette che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto fondata l’eccezione di intervenuta scadenza della garanzia fideiussoria.

A) Al riguardo, il Tribunale di Roma – dopo aver osservato che la garanzia in esame era qualificabile a prima richiesta, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 2 delle condizioni generali di contratto allegate alla polizza in esame, la Assimoco si era impegnata ad effettuare il pagamento a semplice richiesta scritta, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, senza possibilità di proporre eccezioni (anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti interessati ed anche nel caso in cui il contraente sia stato sottoposto a procedure concorsuali) – ha ritenuto tuttavia formulabile l’eccezione di inefficacia della garanzia per decorso del termine di validità, essendo la stessa una eccezione emergente dal testo della garanzia (e, quindi, c.d. letterale). Nel merito, ha rilevato che la polizza azionata prevedeva un periodo di efficacia dal 20/5/1998 al 31/12/2000, ma che – poichè con l’appendice era stato dato atto che la garanzia aveva efficacia fino ad un anno dal termine delle attività finanziate (con proroga semestrale automatica per non più di due rinnovi) e poichè detto termine era stato fissato al 2/3/2000 – il termine massimo di validità della garanzia andava individuato al 2/3/2001, mentre la prima richiesta di pagamento era stata inoltrata dal ministero con nota del 13/9/2001 (quando cioè la garanzia non era più efficace tra le parti).

B) D’altra parte, la Corte di appello – dopo aver a sua volta qualificato la fideiussione in esame come contratto autonomo di garanzia e come eccezione letterale quella di inefficacia della garanzia per decorso del termine di validità – ha ricordato il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza n. 4661/2007 (in virtù del quale sono nulle le clausole che, facendo coincidere il termine di efficacia della garanzia con il termine di sua escussione, rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore garantito), ma ha ritenuto detto principio non applicabile nella specie, in quanto – essendo l’oggetto della garanzia individuato sin dal principio con riferimento all’importo del finanziamento in favore dell’ente Enaip Liguria ed essendo stata prevista una durata della polizza calibrata al fine di consentire all’ente garantito di effettuare le proprie verifiche all’esito di rendicontazione – fare applicazione dell’art. 2965 c.c., significherebbe vincolare la società garante per un tempo indeterminato, assoggettandola ad una potestà di escussione sine die da parte dell’amministrazione beneficiaria della garanzia.

La Corte territoriale ha poi confermato l’interpretazione della clausola relativa alla durata della polizza, data dal giudice di primo grado, osservando che il termine finale del 2/3/2001 risultava con tutta evidenza dall’appendice della polizza. Ed ha concluso il suo argomentare richiamando i principi posti da questa Corte, con sentenza n. 3980/2015, emessa in tema di contratti di garanzia relativi alla restituzione di contributi pubblici a scadenza fissa e con rinuncia alle eccezioni del rapporto di finanziamento.

2.2. Tanto premesso, inammissibile è il primo motivo.

Invero con esso il ministero ricorrente non evidenzia alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma inammissibilmente propone un’interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella accolta dalla Corte territoriale. Al riguardo si ricorda che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. sent. n. 27136/2017), per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un sindacato in fatto, che, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità.

2.2. Infondato è il secondo motivo.

La giurisprudenza di legittimità già da oltre un decennio (cfr. sent. n. 4661 del 28/2/2007, Rv. 596672) ha posto il principio per cui, nel caso in cui il termine di scadenza dell’obbligazione ed il termine di decadenza della sua escussione coincidano, detto ultimo termine, rendendo eccessivamente difficile al creditore garantito l’esercizio del diritto conseguente al contratto di garanzia, potrebbe essere nullo ai sensi dell’art. 2965 c.c..

Tale principio è stato ritenuto dalla Corte territoriale non applicabile nel caso di specie, in quanto l’entità dell’obbligazione a carico della società garante era fissa e predeterminata (essendo di importo uguale a quello della quota del contributo economico concretamente erogato dall’impresa beneficiaria e non mutando con il decorso del tempo) e l’inadempimento si verificava almeno un anno prima dell’esaurimento dell’efficacia della garanzia (avendo così la parte pubblica a disposizione il termine di un anno, rispetto al termine delle attività finanziate, per inoltrare la sua richiesta, all’esito delle verifiche circa l’operato dell’impresa beneficiaria del finanziamento).

Dunque, contrariamente a quanto denunciato dal ministero ricorrente, la sentenza impugnata è sorretta da adeguata motivazione che, in quanto immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

2.3. Inammissibile è il terzo motivo.

Questa Corte, con sentenza n. 3980/2015, come risulta dalla relativa motivazione, ha affermato il “seguente principio di diritto: nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia (di cui alla L. 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni”.

Dunque, questa Corte, nella menzionata sentenza n. 3980/2015 – pur affermando il principio secondo cui è l’inadempimento che deve essersi verificato in costanza dell’efficacia della polizza, non occorrendo che entro tale data sia intervenuto formale provvedimento di revoca del finanziamento non ha affatto posto in dubbio che l’escussione della polizza deve intervenire prima che spiri il termine di efficacia del contratto, ma ha riconosciuto legittima la pretesa sulla polizza alla condizione che la parte pubblica faccia pervenire al garante, entro il termine di durata della garanzia, una nota di escussione contenente la specifica indicazione dell’inadempienza contestata al percettore delle agevolazioni.

Tale principio è stato richiamato da questa Corte con ordinanza n. 7915/2008 – emessa in fattispecie analoga – nella quale (p. 7) è stato precisato che anche in quel caso “si è concluso che, seppure la revoca del finanziamento poteva avvenire dopo il termine finale, entro questo doveva pur sempre avvenire l’escussione”.

Orbene, in applicazione del suddetto principio, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, entro il periodo di efficacia della polizza, non soltanto deve essersi verificato l’inadempimento, ma è altresì necessario che l’inadempimento sia stato denunciato al garante attraverso il recapito di una formale richiesta di escussione.

In definitiva, la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto, sottesa all’appello, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare detto orientamento.

2.4. Inammissibile è infine il quarto motivo.

Invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante, la sent. n. 16213/2015), l’eccezione di scadenza della garanzia è eccezione c.d. letterale (cioè tratta dallo stesso rapporto di garanzia) e, in quanto tale, è sempre consentita al garante, anche autonomo.

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato ed il ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla compagnia resistente e liquidate come dispositivo.

Non si dispone quanto necessario all’insorgenza dell’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè la previsione non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ministero ricorrente alla rifusione in favore della compagnia resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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