Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20319 del 25/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20319 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
Motivazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, RICORRENTE
CONTRO
HASKAI ADRIAN residente a Cannole,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.279/24/2011 della C.T.R. di Bari, Sez. n.
24 in data 06.06.2011, depositata il 07 novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 giugno 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il Pubblico Ministero.
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Data pubblicazione: 25/09/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto a R.G. al n.462/2013 è stata
depositata la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.279/24/2011, pronunziata dalla CTR di Bari, Sezione
07 novembre 2011.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e
confermato la sentenza di primo grado, opinando che,
nel caso, l’Ufficio non avesse fornito la prova che il
contribuente svolgesse attività imprenditoriale in
Italia e che sussistessero, quindi, i presupposti
impositivi.
3 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini IVA
per l’anno 1993, è affidata a due mezzi, con cui si
deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 55
dpr n.633/1972, 39 e 41 dpr n.600/1973 nonché 2697 e
2729 del codice civile, ed altresì insufficiente
motivazione su fatto controverso e decisivo.
4 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
5 – La questione posta dal ricorso va esaminata e
decisa tenendo conto dei principi desumibili da
pregresse pronunce della Corte di Cassazione.
Staccata di Lecce n. 24 il 06.06.2011 e DEPOSITATA il
Costituisce ius receptum che “Ai fini della prova per
presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto
e quello ignoto sussista un legame di assoluta
ed esclusiva necessita’ causale, in quanto e
sufficiente che il fatto da provare sia
ragionevolmente possibile secondo un criterio di
normalitai(Cass.
n.26081/2005,
n.2700/1997,
n.3302/1996).
5 bis – Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
si ritiene, poi, che “ricorre il vizio di omessa
motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
6 L’impugnata decisione non sembra in linea con
richiamati principi, avendo posto a base del maturato
convincimento elementi di per sé non significativi,
quale il fatto che il sig. Haskai era di nazionalità
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desumibile dal fatto noto come conseguenza
Albanese e residente in Italia o l’altro che prima
dell’inizio dell’attività della srl Emanuela tale
Starne° acquisiva la merce in Italia, per conto della
ditta albanese Haskai, od ancora che la CTU resa nel
processo penale aveva evidenziato che le vendite erano
l’Albania”, ed altresì che “l’esportatore era
“prevalentemente” la srl
Emanuela
e l’importatore
l’Haskai, peraltro, senza esternare il collegamento di
tali elementi con l’affermazione che l’Haskai in Italia
non svolgesse attività imprenditoriale e non palesando
l’iter logico giuridico seguito per giungere
all’adottata decisione; altresì, la motivazione della
decisione di appello appare viziata per avere
pretermesso l’esame di altri elementi, quali il fatto
che la srl Emanuela è stata costituita nel 1994, quindi
nell’anno successivo a quello qui in rilievo, ed
ignorato la circostanza che dai documenti indicati dai
verbalizzanti ( evidenziati con l’appello e riprodotti
nel ricorso di che trattasi a pagina 9 e seguenti),
elementi indiziari che, complessivamente valutati e
tenuto conto che l’Haskai aveva omesso di presentare la
dichiarazione annuale ed altresì che gravava sullo
stesso l’onere probatorio di vincere le presunzioni
poste a base dell’accertamento induttivo, erano idonei
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“riferite quasi esclusivamente ad esportazioni verso
ad orientare verso una diversa decisione.
7 Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione,
proponendosene
l’accoglimento,
per
manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e che, per
l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al
riesame e quindi deciderà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR
della Puglia.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014.
cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.